Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, in

relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Naccari Emilio, iscritta al n. 375 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il tribunale di

Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.

304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, in

relazione all'art. 309 dello stesso codice, non prevede l'assistenza

del difensore nella ispezione domiciliare, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, e all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 63 del 13 aprile

1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il

diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui

all'art. 309 cod. proc. pen., e dell'art. 304 ter cod. proc. pen.,

nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere

preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;

che quindi, per effetto di tale sentenza, anche la norma impugnata

nel presente giudizio ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura

penale, nella parte - già dichiarata costituzionalmente illegittima

con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 - in cui non prevede il

diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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