Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1966 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1965 dal

Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Marchesi

Luigi, iscritta al n. 10 del Registro delle ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Catanzaro emessa il 10

novembre 1965 nel procedimento penale a carico di Marchesi Luigi è

stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte con cui rende

obbligatorio, con efficacia erga omnes, l'art. 10 dell'accordo

confederale del 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali, in

relazione all'art. 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela

giurisdizionale dei diritti) ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

per eccesso della delega, conferita al Governo dall'art. 1 della legge

14 luglio 1959, n. 741;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 50 del 1966 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega

dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, che ha

recepito l'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui

licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese

industriali per la parte dell'art. 10 di quest'ultimo che disciplina

l'intervento di conciliazione delle contrapposte organizzazioni di

categorie;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato

di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima

(articolo 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

avanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011,

nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10

dell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti

individuali, promossa con ordinanza 10 novembre 1965 dal Pretore di

Catanzaro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari