Corte costituzionale

Ordinanza n. 857/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 283/1981
  • art. 11d.l. 283/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 6

giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente

della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali

relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti

economici al personale civile e militare escluso dalla

contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto

1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal

T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna - sul ricorso proposto

da Amorosa Michele ed altri contro il Ministero della Pubblica

Istruzione ed altra, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Amorosa Michele ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia

Romagna, con ordinanza del 22 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte il 9

aprile 1987), ha denunciato - per sospetto contrasto con gli artt. 3

e 36 Cost. - l'art. 11 della l. 6 agosto 1981, n. 432 (di conversione

del d.l. n. 283 del 1981, concernente copertura finanziaria del

d.P.R. di attuazione degli accordi triennali relativi al personale

civile dei Ministeri), nella parte in cui esclude che l'assegno

personale pensionabile del 15%, ivi previsto in favore dei dirigenti

delle Amministrazioni dello Stato, sia estensibile ai professori

universitari (dell'ultima classe di stipendio);

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituite le

parti private ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che, a fondamento della sollevata questione di

legittimità, il giudice a quo richiama la precedente sentenza della

Corte n. 219 del 1975, che ha riconosciuto alle due categorie, dei

dirigenti e dei docenti universitari, una identica potenzialità di

sviluppo di carriera sfociante nel medesimo tetto retributivo;

che, peraltro, la stessa indicata decisione ha pure precisato (e

la successiva sentenza n. 80 del 1987 ha poi ribadito) che, entro il

limite indicato, resta, comunque, "riservata alla discrezionalità

del legislatore la ristrutturazione delle carriere dei funzionari

direttivi e degli stessi docenti universitari", per cui non è

necessario che ogni singolo provvedimento destinato agli uni debba

essere esteso anche agli altri;

che, nell'ambito appunto di tale discrezionalità (di cui il

legislatore già si è avvalso per ristrutturare la carriera dei

professori universitari con il d.P.R. n. 382 del 1980 e successivi

provvedimenti) certamente si colloca anche l'intervento operato con

la norma impugnata, nella logica di corresponsione di un acconto sui

futuri miglioramenti derivanti dall'attuando parallelo riassetto

della dirigenza;

che, comunque, anche per la durata temporale della fruizione

dell'assegno in parola non può dirsi introdotta alcuna stabile

differenziazione fra il trattamento economico dei dirigenti e dei

docenti universitari;

che, pertanto, l'odierna questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283

(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di

attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale

civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale

civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. per l'Emilia Romagna

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:857 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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