Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con

modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 maggio, il

19 aprile, il 23 e il 2 maggio 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente

ai nn. 507, 509, 543 e 604 del registro ordinanze 1990 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34, 38 e 39, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le quattro ordinanze in epigrafe, tutte di

analogo contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo

comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in

legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui permette

nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da

creare disparità di trattamento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata palesemente non fondata e,

in un caso (ordinanza n. 509), "altresì inammissibile, stante la

assenza di una motivazione che esponga un dubbio sulla legittimità

costituzionale";

Considerato che, avendo le ordinanze in epigrafe tutte per oggetto

la stessa norma ordinaria e tutte per riferimento gli stessi

parametri costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti;

che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del

1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di

componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del

reddito debba concretarsi in forme artificiose, sollevata con le

quattro ordinanze in epigrafe dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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