Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19legge 35/1974
  • art. 21legge 35/1974
  • art. 23legge 35/1974
  • art. 38legge 35/1974
  • art. 55legge 35/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19,

21, 23, 38 e 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana

(difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1975 dal pretore di Pontremoli

nel procedimento penale a carico di Brunello Menconi ed altri, iscritta

al n. 462 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1975 dal pretore di Pontremoli nel

procedimento penale a carico di Marco Palombini, iscritta al n. 463 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

3) ordinanze emesse il 20 ottobre e il 26 settembre 1975 dal

pretore di Pontremoli nei procedimenti penali a carico di Pasquali

Antonio ed altro, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco e

Bertonati Romildo, iscritte ai nn. 473, 474, 475, 476 e 477 del

registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;

4) ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal pretore di Pontremoli nel

procedimento penale a carico di Antonelli Giancarlo, iscritta al n. 631

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 314 del 24 novembre 1976.

Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.

Ritenuto che con otto diverse ordinanze, di identico tenore e

relative a fattispecie analoghe, emesse il 21 febbraio, il 24 giugno,

il 26 settembre, il 20 ottobre del 1975 e il 23 aprile 1976 nel corso

di procedimenti di opposizione a decreto penale promossi,

rispettivamente, da Strenda Mario, Menconi Giuliano, Menconi Brunello,

Palombini Marco, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco,

Bertonati Romildo, Antonelli Giancarlo (condannati ciascuno per le

violazioni previste dagli artt. 12 bis e 76 t.u. delle leggi sulla

caccia di cui al r.d. n. 1016 del 5 giugno 1939 alla pena di lire

80.000 di ammenda) nonché da Pasquali Antonio (condannato per la

contravvenzione di cui agli artt. 12 e 76 dello stesso testo unico alla

pena di lire 80.000 di ammenda) il pretore di Pontremoli ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21, 23, 38 e

55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad

oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività

venatoria;

che detta legge, dopo avere in molte disposizioni dichiarato

passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla

caccia prevede quali reati e conseguentemente colpisce con sanzioni di

carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere

applicazione tutte le norme di legge statali, ad eccezione di quelle

richiamate dalla presente legge"; che quest'ultima norma, nonché

quelle di cui agli artt. 19 e 21 della stessa legge sarebbero, secondo

il giudice a quo, viziate di illegittimità costituzionale in

riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni

amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata

la pena dell'ammenda salvo le eccezioni dalla stessa legge previste;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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