Corte costituzionale

Ordinanza n. 849/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello

Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III

giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed

altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre

1983 ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella

parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema

di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli

ex combattenti che, come gli ufficiali giudiziari, fruiscano di

pensioni liquidate con sistema tabellare;

che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata

dal giudice a quo sotto un duplice profilo: sottolineando, cioè, sia

la disparità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre

categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto i primi esclusi

dall'applicabilità dei benefici previsti dalla norma censurata, per

la ragione tecnica derivante dall'impossibilità di calcolo dei

benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a

dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento, implica

il riferimento ad apposite tabelle che tengono conto soltanto

dell'anzianità maturata e non anche della retribuzione in godimento

al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione

che, limitatamente alla non operatività della medesima norma, viene

a prodursi fra ufficiali giudiziari ex combattenti ed ufficiali

giudiziari che non possano vantare siffatta qualità;

Considerato che proprio le riconosciute peculiarità

dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari (v. leggi

nn. 586/75 e 167/81) escludono la possibilità di istituire un utile

raffronto, ai fini della verifica di conformità della norma

censurata al principio costituzionale di eguaglianza, fra la

posizione di costoro e quella di altri dipendenti statali il cui

trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice

parametro dell'anzianità maturata e dell'entità della retribuzione

fruita al momento del collocamento a riposo: ciò conformemente al

principio, ripetutamente espresso da questa Corte, che, appunto,

esclude la possibilità di raffronti siffatti fra ordinamenti

previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76);

che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimità

dell'esclusione del particolare beneficio de quo nei confronti della

categoria degli ufficiali giudiziari, diviene ultronea qualsiasi

questione di pretesa arbitraria parificazione, nell'ambito di tale

categoria di dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la

qualità (utile in altro ordinamento) per la concessione del

beneficio medesimo e coloro che, invece, tale qualità non

posseggano;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme

a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex

combattenti ed assimilati), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:849 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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