Corte costituzionale

Ordinanza n. 840/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,

della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del

settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle

casse pensioni degli istituti di previdenza), promossi con n. 2

ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. III

giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Iaia Bruno e da Rocchigiani

Arteno, iscritte ai nn. 187 e 495 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 200 e 304

dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 giugno 1980 (n. 187/81), la

Corte dei Conti ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della

legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui esclude dagli

aumenti percentuali indicati nei precedenti commi del medesimo

articolo le pensioni in data posteriore al 31 dicembre 1975, erogate

dagli Istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio,

per la disparità di trattamento sussistente tra coloro che hanno

cessato dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che, invece,

sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-1977 in quanto le

retribuzioni degli uni non sono state aumentate come, invece, quelle

degli altri;

che la detta disparità è destinata ad aggravarsi nel tempo

essendo i trattamenti soggetti ad aumenti di diversa misura;

che con ordinanza di pari data (2 giugno 1980, R.O. n. 495/81),

la stessa Corte dei Conti ha sollevato, sempre in riferimento

all'art. 3 Cost., altra questione di legittimità costituzionale

della stessa norma sia per la disparità di trattamento che si è

verificata tra coloro che sono stati collocati a riposo in epoca

successiva al 31 dicembre 1975 rispetto a quelli cessati dal servizio

nel 1975 nonostante che il trattamento economico corrisposto in

attività di servizio sia rimasto immutato nel triennio 1975-1977,

sia per quella sussistente tra i pensionati degli Istituti di

previdenza e quelli dello Stato;

che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la non

fondatezza della questione;

considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;

che questa Corte ha più volte affermato (sent. n. 349/85; ord.

n. 92/87) che la normativa che dispone la perequazione dei

trattamenti pensionistici con gradualità nel tempo per le esigenze

di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non è

arbitraria ma è espressione della discrezionalità che il

legislatore ha in materia e che più volte è stata riconosciuta da

questa stessa Corte;

che non sono addotti motivi nuovi che possano condurre ad una

diversa decisione in riferimento alle norme denunciate;

che la situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza

non è identica a quella dei pensionati statali per la differenza che

sussiste tra i vari regimi pensionistici mentre è solo espressione

di una linea di tendenza la loro parificazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della

legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore

pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento dei

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle

casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:840 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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