Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1978 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 179181r.d. 1238/1939
  • art. 37r.d. 1238/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato, sollevato dal pretore di Prato, con ordinanza 7

aprile 1976, nei confronti del Ministro dell'Interno, relativo agli

artt. 179 - 181 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, iscritto al n. 21 del

registro conflitti 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Prato, con ordinanza depositata il 7

aprile 1976, ha sollevato un conflitto negativo di attribuzione nei

confronti della pubblica amministrazione, in persona del Ministro

dell'Interno, rifiutandosi di procedere alla verificazione dei registri

dello stato civile, imposta al pretore dagli artt. 179 - 181 del r.d. 9

luglio 1939, n. 1238, e chiedendo che la Corte dichiari d'ufficio

l'illegittimità costituzionale delle norme stesse, per contrasto con

gli artt. 101, 102 e 104 Cost.;

che l'ordinanza assume da un lato, in base agli artt. 101 e

seguenti della Costituzione, la spettanza all'ordine giudiziario

dell'intera funzione giurisdizionale e, d'altro lato, il divieto di

attribuire ai giudici ordinari compiti estranei alla giurisdizione, che

li distoglierebbero dalle loro attività istituzionali e potrebbero

incidere sulla loro stessa indipendenza;

che per il ricorrente la verificazione dei registri dello stato

civile ricadrebbe pertanto fra i compiti propri della pubblica

amministrazione, e più precisamente del Ministro dell'Interno, quale

organo cui spetterebbe di manifestare in tal campo la definitiva

volontà del potere esecutivo, se non si frapponessero -

illegittimamente - gli artt. 179 - 181 del r.d. 9 luglio 1939, n.

1238;

che la Corte è stata quindi convocata, a norma dell'art. 37, terzo

comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare senza contraddittorio

se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni

determinata per i vari poteri da norme costituzionali".

Considerato che nel caso in esame non sussiste una situazione di

conflitto, sia pure negativo, in atto fra due poteri dello Stato:

poiché quello sollevato dal pretore di Prato è un conflitto

ipotetico, che il ricorrente vorrebbe proporre senza che siano sorte in

concreto contestazioni relative alla "delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali",

per risolvere le quali si renda necessario affrontare pregiudizialmente

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 179 - 181 del

vigente ordinamento dello stato civile;

che tali considerazioni assorbono altri profili, pure attinenti

all'ammissibilità: quali la pertinenza del preteso conflitto ad

attribuzioni costituzionalmente definite e garantite, di cui questa

Corte sia competente a dichiarare la spettanza, la legittimazione

attiva di un giudice nell'esercizio di una funzione che il ricorso

definisce "meramente amministrativa", la stessa legittimazione passiva

del Ministro dell'Interno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,

proposto dal pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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