Corte costituzionale

Ordinanza n. 839/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 8,

ultimo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei

trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di previdenza presso il Ministero del Tesoro), in relazione agli

artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1979 dalla Corte

dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da

Quadrio Alma, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 dell'anno

1981;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 gennaio

1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione

agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 8,

u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379;

che dette norme vengono censurate nella parte in cui dispongono

che la domanda per il conseguimento della pensione indiretta di

privilegio, da parte della vedova del dipendente iscritto alla

C.P.D.E.L. o degli altri superstiti che ne abbiano diritto, deve

essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte

dell'iscritto medesimo;

che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione

determina disparità di trattamento in danno delle suddette categorie

di soggetti, rispetto agli aventi causa dei dipendenti statali e

delle FF.SS., per i quali ultimi il termine di decadenza per la

presentazione di analoga domanda è fissato in cinque anni (artt. 184

e 248 del d.P.R. n. 1092 del 1973);

Considerato che questa Corte (v. sent. n. 26/80) ha in varie

occasioni espresso il principio per cui, tra i dipendenti statali, i

cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo

Stato, e quei dipendenti pubblici il cui fondo pensioni è gestito da

apposite Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito

del Ministero del Tesoro non sussiste, sia riguardo al trattamento

economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema

contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità

di situazioni che è il presupposto per la valutazione della

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di una

diversità di disciplina;

che conseguentemente, attesa la diversità dei rispettivi

ordinamenti previdenziali, non sussiste omogeneità delle posizioni

poste a confronto dal giudice a quo;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938,

n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali) e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955,

n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

Tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei

Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:839 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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