Corte costituzionale

Ordinanza n. 838/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di

quiescenza spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali delle

categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di

mobilitazione), convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886,

dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme

modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla

valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi

dai militari delle categorie in congedo delle forze armate),

dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai

fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi

resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali),

dell'art. 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), e dell'art. 67, lett. f, del r.d. 3

marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli Enti locali), promossi con ordinanze

emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti

- Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ricci

Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n. 78 del registro

ordinanze 1981 e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e n.

225 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81),

la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio proposto

da Ricci Ricciotti Pietro, diretto ad ottenere la valutazione, ai

fini della pensione, del servizio prestato come ufficiale di

complemento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv.

in legge 17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non

sono utili, ai fini suddetti, i servizi resi a domanda o con il

consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai

sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di

servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di

guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, in

riferimento all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione

quale retribuzione differita;

che, in via subordinata, lo stesso giudice ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost.,

per la disparità di trattamento che si crea tra gli stessi

dipendenti statali, secondo che cessino dall'impiego come civili o

come militari;

che, con ordinanza del 5 novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la

stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene Sabena quale

vedova di Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la

computabilità nel servizio utile ai fini della pensione del servizio

militare prestato dal de cuius e non riscattato dallo stesso, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge

22 giugno 1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092,

in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello Stato, di

tutti i servizi dei militari non di carriera con quelli resi con

iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del

Tesoro, nonché dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che

dispone il riscatto oneroso dei servizi medesimi, in riferimento

all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di

retribuzione differita, e all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica in danno del personale militare rispetto

agli altri lavoratori;

che nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

che i due giudizi, siccome propongono questioni strettamente

connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;

Considerato che è rimessa alla discrezione del legislatore la

determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento, ai

fini della pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed

amministrazioni diversi, specie se importa aggravi di bilancio,

perché alcuni di essi risultano essere privi di copertura

previdenziale;

che tra queste modalità è da ricomprendersi il previsto

riscatto a cura dello stesso interessato;

che spetta anche allo stesso legislatore la parificazione

graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori,

il che è avvenuto a mezzo di varie disposizioni succedutesi nel

tempo, e che siffatta gradualità è tanto più ragionevole quanto

più gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici

per lo Stato;

che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di

lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con

il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale

retribuzione differita e proporzionata alla qualità ed alla quantita

di lavoro;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di

quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle

categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di

mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo

comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed

integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai

fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari

delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22

giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di

quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli

prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett.

f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei

Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:838 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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