Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g,

della legge 30 aprile 1962, n. 283, promosso con ordinanza emessa il 3

novembre 1964 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico

di Manetti Gianfranco e Giampiero, iscritta al n. 6 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 65 del 13 marzo 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al Pretore

di Grosseto a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, la difesa degli

imputati ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art.

5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che fissa il divieto,

penalmente sanzionato, di impiego, vendita o detenzione per la vendita

di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici che non siano

autorizzati con decreto del Ministro della sanità;

che, ad avviso del Pretore, attraverso il rinvio a tale decreto, si

avrebbe una ipotesi di reato configurata non dalla legge, ma da un atto

del Ministro;

che il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata,

ha rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 3

novembre 1964;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13

marzo 1965;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 96 del 19 novembre 1964;

che con detta sentenza questa Corte dichiarò non fondata la

questione, rilevando che il decreto del Ministro della sanità non

concorre a costituire il precetto penale, ma è soltanto un presupposto

della sua applicazione;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina

la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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