Corte costituzionale

Ordinanza n. 813/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto

comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri"),

promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal Pretore di

Messina nel procedimento civile vertente tra Bella Salvatore e la

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, iscritta al

n. 841 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che Salvatore Bella, geometra dipendente di ruolo

dell'Ente Acquedotti Siciliani ed iscritto all'albo professionale dei

geometri ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 20 marzo

1975, n. 70, adiva il Pretore di Messina, in funzione di giudice del

lavoro, chiedendo che fosse dichiarata l'inapplicabilità nei suoi

confronti degli articoli 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre

1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei geometri"), i quali prevedono,

rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo

di solidarietà "pari al 3 per cento del reddito professionale netto

prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L.

100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano

iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di

comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale

dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché del

volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno;

che il giudice adito, con ordinanza del 13 giugno 1987, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale delle citate norme

della legge n. 773 del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost.,

deducendo che le stesse (chiaramente da interpretarsi nel senso della

loro applicabilità a tutti i geometri comunque iscritti all'albo),

violano il principio di eguaglianza, in quanto:

a) realizzano una indiscriminata operatività nei confronti di

tutti gli iscritti all'albo professionale, senza escludere coloro i

quali, iscrittisi ai soli fini dell'inquadramento professionale

nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, non hanno la

possibilità di esercitare la libera professione e, quindi, non

sembrano avere quello status da cui scaturisce il dovere di

solidarietà di gruppo, che giustificherebbe la scelta del

legislatore;

b) determinano una palese difformità di trattamento nei

riguardi di contigue categorie professionali (ad es. ingegneri e

architetti), per le quali è stata espressamente esclusa (in leggi

coeve) l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale per quei

professionisti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e la

relativa copertura previdenziale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, quanto al primo profilo di presunta violazione

del principio di eguaglianza, questa Corte ha più volte affermato

che i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie

professionali sono ispirati ad esigenze superiori di solidarietà

sociale, sia pure operanti nell'ambito della categoria (cfr., in

particolare, sent. n. 133 del 1984), per cui occorre prescindere da

elementi precipuamente soggettivi (quale, ad es., la maggiore o

minore attività professionale svolta e la conseguente diversità di

remunerazione);

che, pertanto, in questo quadro solidaristico certamente non è

irrazionale che le norme censurate ricolleghino l'obbligo del

contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio

dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo

albo (cfr., da ultimo, ord. n. 707 del 1988);

che, anche quanto al denunciato secondo aspetto di violazione

dell'art. 3 Cost., va riaffermato il costante orientamento di questa

Corte, secondo il quale ogni sistema previdenziale presenta una

propria autonomia, in relazione alle peculiarità della categoria cui

si riferisce, di modo che le eventuali diversità di soluzioni

normative non possono essere assunte, in linea di principio, a

sostegno di presunte violazioni del principio di eguaglianza (cfr.

sentt. nn. 284 del 1986 e 368 del 1988);

che, in conclusione, entambi i profili della questione sollevata

dal giudice a quo risultano manifestamente infondati.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20

ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei geometri"), in riferimento all'art. 3 Cost.,

sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:813 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari