Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1972 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Martelli Emidio e Ciarloni Mario ed

altri, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

2) ordinanza emessa l'8 giugno 1973 dal tribunale di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra Andretto Bruno ed altri e Montagna

Bruno ed altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10

ottobre 1973;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Paccara Elio e Pinter Lino ed altro,

iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto di costituzione di Pinter Lino;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27 cod. proc. pen., in quanto

dispone che la sentenza penale di condanna ha autorità di cosa

giudicata nei confronti del responsabile civile anche se questi sia

rimasto estraneo al giudizio penale.

Considerato che identica questione è stata già risolta da questa

Corte che, con la sentenza n. 99 del 1973, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui

dispone che nel giudizio civile o amministrativo la pronuncia del

giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza

del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o

di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei

confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio

penale perché non posto in condizione di parteciparvi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe,

dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato, nella

parte denunciata con le ordinanze predette, costituzionalmente

illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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