Corte costituzionale

Ordinanza n. 804/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge della Regione Puglia 12 maggio 1980, n. 43

"Modifiche ed integrazioni alla legge approvata nella seduta

consiliare del 10 aprile 1980 avente ad oggetto: Norme organiche per

l'attuazione del diritto allo studio" e dell'art. 3 della legge della

Regione Puglia 13 febbraio 1981, n. 19 "Norme di attuazione dell'art.

5 - VI comma - della L.R. 12 maggio 1980, n. 43", promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1985 dal T.A.R. per la Puglia Sezione

di Lecce -, sul ricorso proposto da Pede Raffaele ed altri contro la

Regione Puglia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - gli addetti ai Centri di

servizi educativi e culturali della Regione Puglia hanno contestato

la legittimità del loro inquadramento nel quinto livello

retributivo-funzionale della legge regionale n. 16 del 1980

adducendo, tra l'altro, la "mancanza di corrispondenza" tra il quinto

livello della legge regionale n. 18 del 1974 (che ha dettato le norme

sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul

trattamento economico del personale della Regione Puglia) ed il

quinto livello della legge regionale n. 16 del 1980 (contenente

disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul

trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in

attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il

personale delle Regioni a statuto ordinario);

che nel giudizio a quo i ricorrenti hanno sottolineato come la

Giunta regionale abbia indirettamente riconosciuto la lamentata

mancanza di corrispondenza allorquando, con propria deliberazione

n.4982 del 25 maggio 1982, essa ha disposto l'inquadramento nel sesto

livello della legge regionale n. 16 del 1980 del personale dei Centri

di servizio e programmazione culturale regionali;

che con ordinanza del 20 febbraio 1985 il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3, 97 e 36 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge regionale n. 43 del 12 maggio

1980 e dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981

nella parte in cui attribuiscono al personale addetto ai Centri

regionali di servizi educativi e culturali ed a quello addetto ai

Centri di servizio e programmazione culturale regionali distinti

livelli retributivi;

che, secondo il giudice a quo, l'identità delle finalità

perseguite dalle due suindicate istituzioni culturali implica la

parità delle prestazioni lavorative svolte dal rispettivo personale

ed induce a dubitare della ragionevolezza delle disposizioni

impugnate, che inquadrano al quinto livello della legge regionale 13

marzo 1980 n. 16 gli operatori dei Centri regionali di servizi

educativi e culturali riservando ad essi un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello degli operatori dei

Centri di servizio e programmazione culturale regionali che risultano

inquadrati nel sesto livello della citata legge regionale n. 16 del

1980 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4982 del

25 maggio 1982;

che inoltre, sempre ad avviso del collegio rimettente, dal

fondato sospetto della violazione dell'art. 3 Cost. discende il

sospetto di violazione degli artt. 97 e 36 della Costituzione,

poiché l'inquadramento degli operatori dei Centri regionali di

servizi educativi e culturali nel livello contestato si configura

come un comportamento della Regione Puglia non improntato ad

imparzialità e determina l'attribuzione di una remunerazione

inadeguata rispetto alla qualità delle funzioni esercitate;

Considerato che le norme impugnate si limitano a sancire

l'inquadramento giuridico ed economico del personale addetto ai

Centri regionali di servizi educativi e culturali nel quinto livello

di cui alla legge regionale n. 16 del 1980;

che dall'ordinanza di rinvio non è dato di desumere, sul piano

legislativo, il termine di comparazione in relazione al quale si

dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento, dal momento che la

differenziazione dell'inquadramento e del trattamento economico tra

le due categorie di dipendenti regionali non è riconducibile a

diverse norme della legislazione regionale, ma ad un atto

amministrativo, (delibera della Giunta regionale n. 4982 del 25

maggio 1982), che non può assumere rilevanza come termine di

raffronto ai fini della valutazione della questione di legittimità

costituzionale di cui è causa; che di conseguenza la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione

Puglia n. 43 del 12 maggio 1980 e dell'art. 3 della legge 13 febbraio

1981 n. 19 della stessa Regione, sollevata, con riferimento agli

artt. 3, 97 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia, Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:804 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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