Corte costituzionale

Ordinanza n. 803/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) e successive modificazioni, promossi con

ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno

1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di

Pietrasanta, iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del

registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e 551 del registro ordinanze

1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 39 e 44, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il

31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85) e il

29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione

di legittimità costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79)

Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità

costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia,

assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di

un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di

tipo contravvenzionale anteriormente al 1° ottobre 1983; b) delle

medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128

Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria

amministrativa di abusi edilizi commessi anteriormente al 1° ottobre

1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa

urbanistica di fonte comunale;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che, con la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente

lamenta che a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche

anteriormente al 1° ottobre 1983 è concesso un trattamento

favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza

ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la

concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;

che analoga questione è già stata dichiarata infondata con la

sent. n. 369 del 1988 e che non sono stati addotti profili od

argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la

citata decisione;

che se il giudice a quo avesse inteso denunciare

un'irragionevole disparità di trattamento fra chi ha commesso

l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi lo ha

commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perché soltanto al primo

soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento

privilegiato, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dal

momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nelle

fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati commessi

certamente in epoca anteriore al 1° ottobre 1983;

che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le

disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria

amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di

violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano

l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia

urbanistica;

che, tuttavia, non è stato offerto dal giudice a quo alcun

elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in

particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali

impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle

disposizioni impugnate;

che, conseguentemente, la predetta questione va dichiarata

manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine

alla rilevanza della stessa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77

(recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le ordinanze in

epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le medesime

ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:803 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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