Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.

146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.

298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.

47) promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal

Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di

Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e il 5 giugno 1989 dal

Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498, 499

e 514 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e 46, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo

1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989) il Pretore di Siena, sezione

distaccata di Poggibonsi, con due ordinanze dell'8 marzo e del 4

agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con

ordinanza del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in

cui prevede come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il

solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in

cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive,

ripristinando l'originario assetto urbanistico- edilizio del

territorio;

che il Pretore di Pistoia ed il Pretore di Siena, con le

medesime ordinanze, hanno altresì sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298

(Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)

nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro

i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985

senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla

demolizione successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già

state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del

1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della

legge n. 47 del 1985, per esser considerati conformi alla

Costituzione, vadano interpretati nel senso che l'estinzione del

reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di

chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione

che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in

sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile

con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla

base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti

urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,

certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate

manifestamente infondate con ordinanze n. 274/1989, 415/1989 e

539/1989;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

precitate decisioni;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità

costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile

1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno

1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Pistoia, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi e

dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari