Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e degli artt. 22

della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale)

e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi

correttivi di finanza pubblica), come modificati dalle sentenze n.

495 del 1993 e 240 del 1994 della Corte costituzionale, promossi con

n. 14 ordinanze emesse il 17, il 19 e il 30 aprile (n. 6 ordinanze),

il 9, il 10 (n. 4 ordinanze) ed il 14 maggio 1996 dal pretore di

Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri 982, 985, 986, 987, 988,

989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 999 e 1001 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 11 ordinanze

di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile ed il 9, 10 e 14

maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia

previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle

modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi

diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità

costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in

contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per

violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli

anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus,

eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito

mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che, nel corso di analoghi giudizi - di cui uno (r.o. n. 1001 del

1996) instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento

pensionistico in base alla sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte -

il pretore di Brescia, con 3 ordinanze emesse il 9, 10 e 14 maggio

1996, oltre a riproporre identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato

altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 11, comma 22, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, come rispettivamente modificati dalle sentenze

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo

del diritto di integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81

della Costituzione, non sottraendosi all'obbligo della copertura

finanziaria neppure le norme "virtuali" create dalle suddette

pronunce di incostituzionalità;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle

sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 982 e 992 del 1996, si è

altresì costituito l'INPS, anch'esso deducendo l'inammissibilità o

l'infondatezza delle questioni stesse;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che

la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,

n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti

decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti

salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della

complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli

interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in

termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni

possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del

1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto

in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)

viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti

d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova

immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra

l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le

sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28

marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della

riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della

previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre

1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - come

rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240

del 1994 della Corte costituzionale - sollevata, in riferimento

all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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