Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed

interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina

dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi),

promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal pretore di Latina

nel procedimento penale a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza in data 2 ottobre

1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di

intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova

disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di

servizi), nella parte in cui, prevedendo "una sanzione pecuniaria

fissa", non determinerebbero "se la misura della pena sia quella

minima o massima", rendendo impossibile individuare la pena sulla

quale operare i calcoli ex art. 162 del codice penale, per ammettere

gli imputati alla oblazione:

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate

violerebbero l'art. 27 (rectius: 25, secondo comma) della

Costituzione, essendo in contrasto con "il principio di certezza

della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione";

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha

rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi giudizio in

ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione,

concludendo, in primo luogo, nel senso della inammissibilità, e, in

subordine, dell'infondatezza della questione stessa;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno

alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, né motiva circa la

rilevanza e non manifesta infondatezza della questione;

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice di

indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione;

che conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza

di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre

1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle

prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera

negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Latina

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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