Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 80d.P.R. 634/1972
  • art. 32d.P.R. 601/1973
  • art. 32d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma

secondo, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta

di registro) e art. 32, comma secondo, del d.P.R.29 settembre 1973,

n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con

ordinanza emessa il 6 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma sul ricorso proposto da Thermes Laura contro

l'Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 302 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (R.O. 302 del

1988) la Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso

proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma,

d.P.R.26 ottobre 1972 n. 634, nonché dell'art. 32, secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non si prevede la

estensione del trattamento fiscale di favore da essi previsto anche

agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da Enti pubblici

o Enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del

1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima

questione, né risultano offerti profili diversi;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32,

secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle

agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 47 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado

di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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