Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 486/1895
  • art. 39legge 486/1895

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, all. T)

all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti

di finanza e di tesoro), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio

1983 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra

Banco di Napoli contro Cellini Pietro, iscritta al n. 381 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Pescara - con ordinanza emessa il 26

maggio 1983, in un procedimento civile in materia pensionistica

vertente tra il Banco di Napoli ed un suo ex dipendente - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 39 della

legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di

tesoro), secondo cui "le controversie in materia di pensioni degli

impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia,

sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria

ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti": argomentando

che sarebbe incongrua la persistenza di una giurisdizione pensionistica

come quella della magistratura contabile là dove il rapporto di lavoro

dei dipendenti del Banco si è ormai privatizzato del tutto;

che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, in realtà, della norma impugnata rileva nel

giudizio a quo la sola parte concernente le controversie (come quella

di specie) relative alla liquidazione delle pensioni spettanti ai

dipendenti del Banco di Napoli;

che, per altro, in parte qua la norma stessa è già stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 1

del 1984: onde la riproposta questione risulta manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

con l'ordinanza in epigrafe, della norma contenuta nell'art. 11 all. T)

all'art. 38 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (legge sui provvedimenti

di finanza e di tesoro), la cui illegittimità costituzionale, "nella

parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla

liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di

Napoli", è già stata dichiarata con sentenza n. 1 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAIA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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