Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali

dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, promossi con

ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1967 dal Tribunale di Genova nei

procedimenti civili vertenti tra la società Ghisalberti e Caroli

Giambattista e tra la società Ghisalberti e De Mela Giovanni, iscritte

ai nn. 273 e 274 del Registro ordinanze 1967 entrambe pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate il Tribunale di Genova

ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1011, per la parte in cui disciplina l'intervento del

collegio di conciliazione e di arbitrato, in riferimento all'art. 39,

primo comma, della Costituzione;

che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate;

che esse propongono, in termini identici, la stessa questione,

sicché i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che innanzi a questa Corte nessuno si è costituito;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 98 del 1967;

che con tale sentenza la Corte accertò che il D. P. R. 14 luglio

1960, n. 1011, non contrasta con l'art. 39 della Costituzione e con

ordinanza n. 40 del 1968 la stessa questione, sulla base ditale

accertamento venne dichiarata manifestamente infondata;

che non sono state addotte né sussistono ragioni che inducano a

modificare tale conclusione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme

sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese

industriali", sollevata dal Tribunale di Genova, con le due ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 39, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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