Corte costituzionale

Ordinanza n. 782/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16

settembre 1977, n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni

straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato e nuove misure dei relativi compensi") e dell'art. 17

della legge 6 febbraio 1979, n. 42 ("Nuove norme su inquadramento,

ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del

personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato"),

promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Napoli

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borrelli Luigi ed altri

e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 329 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34/1ª s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 1987, emessa nel corso di

giudizi riuniti promossi da alcuni dipendenti dell'Ente ferrovie

dello Stato per l'accertamento del loro diritto all'adeguamento dei

compensi per lavoro straordinario in relazione agli aumenti

stipendiali, il Pretore di Napoli ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977,

n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del

personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove

misure dei relativi compensi"), e dell'art. 17 della l. 6 febbraio

1979, n. 42 ("Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico,

stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3 e

36 Cost.;

che in particolare il giudice rimettente ha rilevato: a) che

l'art. 17 della legge n. 42 del 1979 ha posto il principio - poi

ribadito dalla normativa successiva (L. 22 dicembre 1980, n. 885:

art. 1, settimo comma; L. 1° luglio 1982, n. 426: art. 1, quinto

comma; d.P.R. 6 ottobre 1982, n. 804: art. 2; L. 10 luglio 1984, n.

292: art. 7, dodicesimo comma; L. 24 dicembre 1985, n. 779: art. 8) -

che le nuove misure degli stipendi hanno effetto (tra l'altro) sui

compensi per prestazioni straordinarie; b) che, nonostante le citate

disposizioni, l'Amministrazione delle ferrovie ha continuato ad

applicare le disposizioni anteriori alla legge n. 42 del 1979 ed, in

particolare, quelle dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n.

1188, che dettano i criteri per la determinazione del compenso per il

lavoro straordinario, articolato in funzione del compenso spettante

al primo dirigente e con riferimento alla ripartizione, allora

vigente, in carriere, qualifiche e parametri stipendiali del

personale ferroviario; c) che, venuta meno siffatta ripartizione per

effetto della legge 6 febbraio 1979, n. 42, che ha distinto il

personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in

categorie, profili professionali e classi di stipendio, non era più

possibile determinare i compensi orari dello straordinario per i

profili corrispondenti ad alcune qualifiche, essendo il precedente

sistema fondato sul trattamento economico spettante al primo

dirigente e sulla retribuzione calcolata in base ai parametri ed

essendo stato fissato un rapporto parametrico, soltanto fittizio e

non "stipendiale", tra il primo dirigente ed alcune qualifiche

inferiori (es.: il parametro 370 corrispondeva a 3,7 volte lo

stipendio del parametro 100 riferito allo stipendio del primo

dirigente, mentre il parametro 406, attribuito fittiziamente al primo

dirigente nel rapporto con il parametro 370, non aveva un

corrispondente riferimento stipendiale); d) che era, pertanto,

divenuta in concreto inapplicabile la revisione dei criteri di

calcolo per lo straordinario, prevista dalla nuova normativa a

partire dalla l. 42 del 1979 in avanti; e) che, viceversa, la

rivalutazione di detti compensi era avvenuta per altre categorie di

pubblici dipendenti per effetto dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno

1983, n. 344 (recante norme risultanti dall'accordo del 29 aprile

1983 concernente il personale dei ministeri ed altre categorie);

che il giudice a quo ha concluso che la normativa denunciata

creerebbe una irrazionale discriminazione di trattamento giuridico ed

economico tra dipendenti pubblici a parità di condizioni, in

violazione dell'art. 3 Cost., comportando altresì una inammissibile

valutazione inferiore del lavoro straordinario rispetto a quello

ordinario prestato dai dipendenti delle ferrovie, in violazione

dell'art. 36 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la

infondatezza delle questioni, osservando in particolare: 1) che il

principio dettato dall'art. 3 Cost. non corrisponde ad un criterio di

mera uguaglianza formale, potendo il legislatore dettare norme

diverse per regolare situazioni diverse anche nel comparto del

pubblico impiego e prevedere in concreto distinti sistemi di autonoma

contrattazione; 2) che l'art. 36 Cost. non può essere invocato con

riferimento ad elementi accessori della retribuzione, che non

costituiscono parte essenziale del reddito del lavoratore; 3) che il

principio di giusta retribuzione di cui all'invocato art. 36 Cost.

presuppone sempre l'osservanza dell'altro principio costituzionale,

sancito dall'art. 81 Cost., della compatibilità finanziaria; 4) che

la disposizione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382,

(recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione

della pubblica amministrazione), ha posto il principio generale della

contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento

economico di attività dei dipendenti civili dello Stato secondo una

articolata procedura; 5) che l'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n.

42, per il personale ferroviario non ha abrogato né espressamente

né implicitamente i criteri fissati dal d.P.R. n. 1188 del 1977 e

non ha previsto la rivalutazione automatica delle misure orarie del

lavoro straordinario, ma ha soltanto dettato una norma programmatica

che postula, per la sua applicazione, l'esperimento delle procedure

di contrattazione; 6) che non si sarebbe potuto provvedere in via

amministrativa all'estensione al personale F.S. delle norme dettate

dal d.P.R. 25 giugno 1983, n, 344, per il personale dei ministeri,

stante la espressa preclusione normativa (art. 9, primo comma, del

citato d.P.R.); 7) che le procedure di autonoma contrattazione erano

infine intervenute per il personale delle ferrovie con l'accordo

siglato il 1° agosto 1987, con il quale è stato previsto un nuovo

sistema di calcolo del compenso del lavoro straordinario, con

decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 36 Cost., è manifestamente inammissibile riguardando

un provvedimento di recepimento di accordi collettivi nel pubblico

impiego, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n.

382, non sindacabile in questa sede (sent. n. 21 del 1980);

che la questione, sollevata in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali, nei confronti dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979,

n. 42, nella parte in cui non consentirebbe l'applicazione in

concreto del principio affermato nella norma denunciata, e quindi la

rivalutazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione

agli aumenti stipendiali, è del pari manifestamente inammissibile;

che difatti con l'ordinanza di rimessione si chiede

sostanzialmente che questa Corte indichi parametri di raffronto o

criteri di calcolo idonei a consentire tale applicazione, il che, da

un canto, si risolverebbe in una attività interpretativa propria del

giudice a quo, nel mentre, qualora a questi dovesse risultare del

tutto inapplicabile il principio affermato nell'art. 17 della l. n.

42, l'integrazione della norma nei sensi auspicati implicherebbe una

scelta tra più soluzioni possibili che non spetta a questa Corte

perché rimessa alla legge (sentt. nn. 9 e 50 del 1975, n. 10 del

1980, nn. 205 e 274 del 1983) o, data la specifica materia, anche

agli accordi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977

n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del

personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove

misure dei relativi compensi") e dell'art. 17 della l. 6 febbraio

1979, n, 42 ("Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico,

stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3 e

36 Cost., sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:782 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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