Corte costituzionale

Ordinanza n. 781/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della

legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione

di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma

costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti

la finanza statale"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 marzo

1984 dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Taccini

Giampaolo ed altri e l'O.N.M.I., iscritte ai nn. 833 e 1211 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 301 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 30 marzo

1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Taccini Giampaolo

ed altri e O.N.M.I. Ufficio Liquidazione, ha sollevato, in

riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e

di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza

dello Stato e comunque interessanti la finanza statale") nelle parti

in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte

del Ministero del Tesoro Ufficio liquidazioni, degli enti pubblici

soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare,

entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del

provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei

crediti vantati, che l'ufficio liquidazioni, entro il termine

(ordinatorio) di 90 giorni dalla presa di possesso del patrimonio

dell'ente, debba provvedere sulle istanze, e che le decisioni

dell'organo amministrativo siano impugnabili dagli interessati entro

30 giorni;

che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa nella stessa data

nel corso di procedimento civile vertente le stesse parti, ha

sollevato identica questione di legittimità costituzionale degli

artt. 8 e 9 della legge 9 dicembre 1956 n. 1404;

che, ad avviso del Pretore di Pisa, le disposizioni impugnate

violerebbero il diritto costituzionalmente garantito di agire in

giudizio per la tempestiva tutela dei propri diritti;

che nei giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale

dello Stato, eccependo l'inammissibilità e concludendo per

l'infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dal

Pretore di Pisa con le suddette ordinanze.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche

questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in ordine al merito delle questioni prospettate, va

rilevato, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 693 del

1988) anche in base alla prevalente giurisprudenza della Corte di

cassazione e del giudice amministrativo, che gli artt. 8 e 9 della

legge n. 1404 del 1956 - che prevedono lo speciale procedimento

amministrativo di riconoscimento dei crediti da far valere nei

confronti degli enti in liquidazione - non impediscono al creditore

di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento,

il che implica che ciò sia possibile anche prima che esso sia

concluso, circostanza, questa, che esclude ogni limitazione al

diritto di agire in giudizio;

che, invece, nella ipotesi in cui il creditore si sia avvalso,

per sua libera scelta, del procedimento amministrativo, non può

ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost. la circostanza che, ove egli

abbia atteso la conclusione del procedimento, la possibilità di

"proporre ricorso all'autorità giudiziaria" sia sottoposta al

termine, espressamente definito perentorio, di 30 giorni dalla

comunicazione della decisione conclusiva del procedimento

amministrativo in parola;

che, difatti, la sottoposizione del diritto di agire in giudizio

a brevi termini di decadenza - specie quando, come nell'ipotesi in

esame, attraverso la comunicazione della decisione amministrativa il

soggetto sia direttamente reso edotto della data di decorrenza del

termine decadenziale - non è in contrasto con l'art. 24 Cost.,

quando ciò appaia di tutta evidenza rispondente ad esigenze di

certezza;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404

("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e

di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza

dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale"),

sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Pisa con

le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:781 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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