Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-quaterlegge 690/1976

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque

dall'inquinamento), promossi con tre ordinanze emesse il 12 ottobre

1983 e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale di Verona nei procedimenti

penali a carico di Casari Adriano ed altro, Zocca Dino e Peruso Mario,

iscritte ai nn. 10, 340 e 479 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 155, 252 e 266 dell'anno

1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Verona, con tre ordinanze di identico

contenuto emesse il 12 ottobre 1983 ed il 9 febbraio 1984, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge

8 ottobre 1976, n. 690, "in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l.

319/1976 e successive modifiche nella parte in cui esclude

l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto

per i soli insediamenti produttivi": argomentando che l'impugnata

disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per

situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui

all'art. 3 della Costituzione";

e che nei rispettivi giudizi non vi è stata costituzione di parti,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe

questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del

principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare

scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre

le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già

stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente

desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater "anziché dettare

regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di

scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni",

la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata o meglio

precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni ... eccedenti la

competenza della Corte".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre

1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), "nella parte in

cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime

previsto per i soli insediamenti produttivi", sollevata dal Tribunale

di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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