Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 50/1948
  • art. 2d.lgs. 50/1948
  • art. 1d.l. 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con

legge 22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa

denuncia di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Massa nel

procedimento penale a carico di Garibaldi Nicla, iscritta al n. 210 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Mantova nel

procedimento penale a carico di Vomiero Guglielmo, iscritta al n. 414

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1972 daI pretore di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Cerrati Giuseppe, iscritta al n. 225

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 26 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe,

il pretore di Massa ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione; il pretore di Mantova ha

proposto la stessa questione in relazione agli artt. 3 e 10 della

Costituzione; il pretore di La Spezia ha impugnato gli artt. 1 e 2 del

citato decreto, per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che tutte e tre le ordinanze di rinvio deducono la illegittimità

delle norme denunciate sostenendo che la differenza tra la situazione

giuridica di colui che dà alloggio a un cittadino straniero o a un

apolide e quella di chi dà alloggio a un cittadino italiano pone in

essere una ingiustificata disparità di trattamento che contrasta con i

principi contenuti negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, anche

sotto il profilo della mancanza di congruenza tra le fattispecie

criminose e le pene previste dal Citato decreto;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita

dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che il prospettato contrasto delle norme denunciate con

gli invocati principi costituzionali è stato già escluso da questa

Corte con la sentenza n. 104 del 1969 e che anche il profilo della

mancanza di congruenza tra i reati e le pene in esame è stato

disatteso dal giudice costituzionale con ordinanza n. 76 del 25 marzo

1971, perché "il legislatore ha ritenuto più grave la mancata

denuncia di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un

cittadino, con valutazione politica insindacabile da questa Corte;

cosicché la pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua

giustificazione razionale";

che, pertanto, le ordinanze di rimessione non prospettano profili

nuovi ma si limitano a criticare la giurisprudenza di questa Corte,

senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le

precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio

1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed

apolidi, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di

Massa, Mantova e La Spezia, e già dichiarate infondate e

manifestamente infondate rispettivamente con sentenza n. 104 del 1969 e

con ordinanza n. 76 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1973:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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