Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo

e quarto (recte: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre

1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle

prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera

negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa

il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile

Sgobbi Simone contro A.I.F. Gruppo Securitas s.r.l. ed altri,

iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il

ricorrente e la società e gli altri soggetti privati convenuti, la

condanna dei convenuti stessi al pagamento di differenze retributive

e la dichiarazione di nullità del licenziamento orale intimato al

ricorrente, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il

19 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi primo e quarto (recte: primo, quarto e quinto),

della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed

interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina

dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nella

parte relativa all'esclusione dell'amministrazione statale dal

divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la

titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia

effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro;

che, secondo il Tribunale rimettente, la prova testimoniale

raccolta dimostrerebbe che il lavoro di movimentazione dei fascicoli

e incartamenti della Conservatoria dei registri immobiliari di

Firenze, del quale il ricorrente (insieme ad altri giovani) era stato

incaricato dai convenuti che lo retribuivano, in realtà era eseguito

anche nell'interesse dell'amministrazione, in quanto concerneva

compiti propri dei dipendenti di questa, tanto che vi era un accordo

tra il Conservatore e i soggetti privati convenuti in giudizio e

interessati alle visure;

che, sulla base di tali circostanze di fatto, il Tribunale

rimettente afferma che il contraddittorio dovrebbe essere esteso

all'amministrazione finanziaria nei cui confronti dovrebbe avere

applicazione la normativa impugnata se non ne fosse, appunto, esclusa

l'applicazione nei confronti della amministrazione statale;

che, secondo il giudice a quo la suddetta esclusione si

porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto essa, del tutto irragionevolmente, renderebbe

possibile alla amministrazione statale di ricorrere alla

intermediazione di manodopera per sottrarsi alla applicazione dei

principi di effettività del rapporto di pubblico impiego da tempo

elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla assunzione

irregolare di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

che sarebbe, altresì, violato il principio di buona

amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto

l'immotivato esonero della amministrazione statale dalla osservanza

della legge n. 1369 del 1960 esporrebbe soggetti privati al rischio

di essere condannati a corrispondere importi retributivi per

prestazioni di lavoro subordinato rese non alle loro dipendenze, ma

alle dipendenze di una amministrazione statale per lo svolgimento di

un pubblico servizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o non fondata.

Considerato che il giudice rimettente motiva la rilevanza della

questione affermando che soltanto l'attribuzione della titolarità

passiva del rapporto alla amministrazione finanziaria potrebbe

consentire di assolvere i soggetti privati convenuti dalle domande

proposte nei loro confronti;

che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, non

soltanto non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei

confronti di questa è stata proposta;

che, conseguentemente, la suddetta motivazione della

rilevanza non è plausibile in quanto la questione, anziché essere

proposta per la definizione del giudizio a quo, finisce per essere

sollevata in riferimento ad un altro eventuale giudizio, diverso per

petitum e causa petendi;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e

quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di

intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova

disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di

servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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