Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio

1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promossi

con due ordinanze emesse il 14 aprile 1988 dal Pretore di Rimini nei

procedimenti civili vertenti tra Braschi Lorenzo ed altra e Sergi

Maria Antonietta ed altra e tra Braschi Rita e Sergi Maria Antonietta

ed altra, iscritte ai nn. 380 e 476 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 39

prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Sergi Maria Antonietta e Garizzo

Maria Teresa nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con due ordinanze del 14 aprile

1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6

febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui: a) prescrive al locatore di

comunicare al conduttore se e a quali condizioni intende proseguire

la locazione; b) consente al conduttore di offrire un nuovo canone,

qualora gli sia comunicata la volontà contraria al proseguimento del

contratto; c) in caso di rifiuto del locatore, attribuisce al

conduttore il diritto a una indennità per perdita dell'avviamento

commerciale pari a 24 mensilità del canone offerto, anche se di

fatto non incorra in tale perdita;

che la questione è stata sollevata d'ufficio nel corso di due

procedimenti instaurati rispettivamente da Braschi Lorenzo e Branchi

Emma, conduttori di un immobile ad uso non abitativo, e da Braschi

Rita, conduttrice di un altro immobile, nei confronti delle locatrici

Sergi Maria Antonietta e Garizzo Maria Teresa, per sentire

determinare dal giudice l'"indennità per avviamento" spettante in

conseguenza del mancato rinnovo del contratto di locazione;

che i detti procedimenti sono stati promossi nonostante che le

convenute avessero dichiarato di essere pronte a pagare l'indennità

già determinata dall'art. 69, nono comma, della legge n. 392 del

1978, modificato dal decreto legge n. 832 del 1986, cioè per ciascun

contratto non rinnovato la somma di lire 30 milioni, pari a 24

mensilità del canone offerto dai conduttori per il rinnovo della

locazione;

che, ad avviso del giudice remittente è irrazionale la

disparità di trattamento, per quanto riguarda i diritti e gli

obblighi delle parti alla scadenza del contratto, tra le locazioni

commerciali soggette al regime transitorio della legge n. 392 del

1978 e le locazioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge,

soggette al regime ordinario;

che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le

locatrici aderendo alle argomentazioni delle due ordinanze di

rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, o, in subordine,

infondata, essendo giustificata la diversità di trattamento, quanto

alla tutela dell'avviamento commerciale, dei vecchi contratti di

locazione stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 392

del 1978 rispetto a quelli stipulati posteriormente;

Considerato che i due giudizi hanno per oggetto la medesima

questione, e pertanto è opportuno disporne la riunione affinché

siano decisi con unico provvedimento;

che in entrambi i casi in esame sussistono le condizioni per la

liquidazione automatica dell'indennità per perdita dell'avviamento,

prevista dall'art. 69, nono comma, della legge n. 392 del 1978, nel

testo modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 832 del 1986;

che, avendo le locatrici dichiarato di essere pronte a pagare la

detta indennità, pari a 24 mensilità del nuovo canone di affitto

offerto dalle controparti, le ordinanze di rimessione non spiegano

quale sia la materia del contendere nei processi instaurati dai

conduttori per la determinazione giudiziale dell'indennità, e di

conseguenza non è dato comprendere quale incidenza possa avere in

tali processi la sollevata questione di costituzionalità;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, ottavo e

nono comma del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), sollevata dal Pretore di Rimini con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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