Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 17

luglio 1980 nei confronti della Corte costituzionale a seguito

dell'ordinanza n. 94 emessa dalla detta Corte il 18 giugno 1980 sulla

domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Pretore di

Augusta del 18 febbraio 1980, domanda contenuta nel ricorso proposto

dalla Regione Sicilia, notificato il 24 aprile 1980, depositato il 29

successivo ed iscritto al n. 8/1980, per conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 21 r.a.c).

Udito nella Camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Siracusa, chiamato a provvedere

sull'istanza di revoca della provvisoria sospensione di Salvatore

Placenti dai pubblici uffici, ordinata dal Pretore di Augusta con

sentenza del 18 febbraio 1980, ha dichiarato di non potersi

pronunciare sull'istanza medesima, dal momento che questa Corte, con

ordinanza n. 94 del 1980, aveva a sua volta sospeso - nel corso di un

giudizio per conflitto di attribuzione, instaurato dalla Regione

Sicilia - l'esecuzione della citata sentenza, nella parte concernente

la provvisoria esclusione di Salvatore Placenti dall'esercizio del

pubblico ufficio di deputato regionale; che secondo il Tribunale di

Siracusa, per avere emesso la predetta ordinanza senza alcuna

"pregiudiziale delibazione sull'ammissibilità del conflitto di

attribuzione sollevato dalla Regione", la Corte avrebbe "invaso" la

"sfera di attribuzione" spettante al Tribunale stesso, quale "giudice

naturale del Placenti": e ciò in violazione degli artt. 25, 101,

102, 104 e 134 della Costituzione;

ritenuto che il Tribunale ha pertanto sollevato - con ordinanza

datata 17 luglio 1980 - conflitto di attribuzione nei confronti della

Corte, la quale avrebbe valutato la sussistenza di "gravi ragioni",

tali da doversi sospendere l'esecuzione della citata sentenza del

Pretore di Augusta, "prima di conoscere se la dedotta lesione" delle

attribuzioni regionali "fosse tale da potervi la Corte porre rimedio

nell'ambito della sua competenza"; che la predetta ordinanza della

Corte sarebbe dunque illegittima e "come tale" costituirebbe "strumento

di invasione dell'ambito di attribuzione" del ricorrente, cui sarebbe

stata temporaneamente sottratta la "competenza giurisdizionale

penale"; che per il ricorrente "l'organo nei cui confronti sia stato

elevato conflitto non deve subire, nemmeno interinalmente, gli effetti

di una effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato

conflitto, in pendenza di giudizio, sia passato al vaglio di

ammissibilità della Corte costituzionale deputata a risolverlo":

senza di che verrebbe meno la sola garanzia "volta a scongiurare che

con inammissibili ricorsi al regolamento delle competenze si

paralizzi, anche se temporaneamente, l'attività istituzionale

dell'organo apparentemente confliggente"; che gli artt. 40 della legge

n. 87 del 1953 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte dovrebbero interpretarsi nel senso "che le ordinanze di

sospensione vengano adottate dalla Corte previo esame di

ammissibilità dei relativi conflitti"; che, nel caso contrario,

spetterebbe alla Corte, "verificata la non manifesta infondatezza

della eccezione" (che il ricorrente prospetta in via subordinata) "ed

attesa la rilevanza della questione ai fini della risoluzione del

conflitto", dichiarare "incidentalmente" l'illegittimità degli

articoli medesimi; e che, in entrambe le ipotesi, la Corte dovrebbe

statuire, "annullando il provvedimento impugnato", che con lo stesso

sarebbe stata temporaneamente sottratta al ricorrente "la funzione

giurisdizionale penale", impedendogli "di conoscere sulla istanza di

revoca del menzionato interdetto pretorile in relazione agli uffici di

deputato e assessore regionale".

Considerato che la Corte è stata convocata, a norma dell'art. 37

della legge n. 87 del 1953, per decidere in camera di consiglio se il

ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri

cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni

determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

che tanto il Tribunale di Siracusa quanto la Corte costituzionale

rientrano - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere

parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato; che nel

caso in esame non sussiste, però, "la materia di un conflitto", che,

infatti, nel ricorso non si contesta alla Corte la spettanza del

potere di sospendere, "per gravi ragioni", l'esecuzione di

provvedimenti impugnati mediante conflitto di attribuzione, insorto fra

una Regione e lo Stato; che non si contesta neppure il potere di

disporre la sospensione di misure adottate da organi giurisdizionali,

nei confronti dei quali una Regione abbia proposto conflitto (come

questa Corte ha ammesso fin dalla sentenza n. 66 del 1964); che il

ricorso si limita, invece, a negare la legittimità della sospensione

disposta con l'ordinanza n. 94 del 1980, in quanto non sorretta da un

previo specifico giudizio sull'ammissibilità del ricorso regionale in

esame: desumendo, da questo solo assunto, che la Corte avrebbe invaso

una sfera di competenza costituzionalmente riservata al ricorrente (e

lasciando intendere che, ove la Corte avesse valutato l'ammissibilità

del ricorso predetto, ne sarebbe risultata l'insussistenza di ogni

"materia di conflitto tra Regione e Stato");

che, di conseguenza, il presente conflitto si dimostra proposto

allo scopo di censurare il modo in cui si è concretamente esplicata

la giurisdizione propria della Corte: donde l'inidoneità della

predetta questione a determinare un conflitto di attribuzione, sia tra

Stato e Regione (cfr. la sent. n. 289 del 1974), sia tra poteri dello

Stato (cfr. la sent. n. 30 del 1980); e che il ricorso del Tribunale di

Siracusa si risolve dunque in un inammissibile mezzo di gravame,

esplicitamente escluso dal terzo comma dell'art. 137 Cost., tanto più

che l'attuale giudizio è ben distinto da quello nel corso del quale

la Corte ha disposto l'impugnata sospensione;

che, d'altra parte, dall'esercizio del potere di sospensione -

previsto dagli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte - non può derivare e

non è derivato, nella specie, né un disconoscimento né una

menomazione di attribuzioni costituzionalmente spettanti al Tribunale

di Siracusa: anche ad ammettere, infatti, che il combinato disposto

degli artt. 23 e 41 della legge n. 87 del 1953 imponga al Tribunale

stesso di sospendere - in parte - il giudizio sulla predetta istanza

di revoca promossa da Salvatore Placenti, non ne discenderebbe altro

che una nuova ipotesi di pregiudizialità costituzionale, per sé non

lesiva delle attribuzioni di nessun potere dello Stato;

che a suffragare l'ammissibilità del ricorso in esame non giova

nemmeno argomentare - come già si è ricordato - che "l'organo nei

cui confronti sia stato elevato conflitto non deve subire ... una

effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato conflitto

... sia passato al vaglio di ammissibilità della Corte

costituzionale": in questi termini, in vero, il conflitto nei

confronti della Corte avrebbe dovuto venire se mai sollevato dal

Pretore di Augusta e non dal Tribunale di Siracusa, dato che quello

giurisdizionale è un potere "diffuso"' nell'ambito del quale ogni

singolo giudice può ricorrere solo in difesa delle proprie

attribuzioni, non già per conto di giudici diversi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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