Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promosso con ordinanza

emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di San Miniato, nel

procedimento penale a carico di Di Stefano Guido, iscritta al n. 65 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24

dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti"), nella parte in cui prevede, oltre alla pena

pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongano in

circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura

assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di

assicurazione per la responsabilità civile;

che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che

la previsione della pena dell'arresto, nell'ipotesi anzidetta, appare

irragionevole, giacché per la violazione di altri obblighi

assicurativi è prevista solo la pena pecuniaria, come si rileva in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le

malattie, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché

contro i rischi per l'esercizio della caccia;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra

nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti

debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura

della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della

razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione

(cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975);

Considerato che questa Corte ha altresì affermato, con

giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può

legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che

egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che

giustifichi il criterio adottato (cfr. da ultimo sentenza n. 70/

1976);

che appare ictu oculi evidente la diversità delle fattispecie

normative addotte in comparazione dal giudice a quo, e la correlativa

diversità degli obblighi assicurativi per la cui violazione sono

previste sanzioni di specie diversa;

che tale diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità

legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità

della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la

violazione del principio di uguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre

1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di San Miniato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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