Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1957

Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio

1950, n. 516, promosso con ordinanza 29 febbraio 1956 del Tribunale di

Cosenza nella causa civile vertente tra Mattace Rosario, l'Opera

valorizzazione Sila, la Società anonima sciovie, industrie e lavori

agricoli (S.I.L.A.) e Barracco Alfonso, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.

152 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Rodolfo Grimaldi per Mattace Rosario ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Opera valorizzazione

Sila.

Ritenuto in fatto:

1. - Il 14 marzo 1946, Rosario Mattace acquistava da Alfonso

Barracco il fondo denominato "Volta del Cavaliere" sito in agro di

Cutro (atto not. Giordano n. di rep. 1144) e l'altro fondo, sito nel

territorio del medesimo comune, denominato "Petirta" (atto not.

Giordano n. di rep. 1142). Alcuni giorni dopo, il 25 agosto, il

Barracco vendeva tutti gli altri terreni di sua proprietà, siti

nell'agro di Cutro, alla Società sciovie, industrie e lavori agricoli

(d'ora in poi designata come S.I.L.A.). Senonché con D.P.R. 27 luglio

1950, n. 516, fu approvato il piano di esproprio compilato dall'Ente

di riforma (O.V.S.) nei confronti della S.I.L.A. e fra l'altro furono

trasferite all'Ente le particelle 1 del fol. 36 e 2 del foglio 29, che

risultavano accatastate alla detta società S.I.L.A.

Ma il Mattace, con atto notificato il 25 agosto 1954, citava

davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente di riforma, chiedendo che il

decreto di esproprio fosse dichiarato illegittimo, per eccesso di

delega, dato che il fondo "Volta del Cavaliere" corrispondeva alla

particella 1 e non alla particella 10 del fol. 36, come per errore era

stato detto nell'atto di vendita, e che il fondo "Petirta" comprendeva

anche la particella 2 del fol. 29 che, egualmente per errore, non era

stata menzionata nel secondo degli atti di vendita sopra indicati:

sicché erano stati espropriati terreni che appartenevano a esso

Mattace e non alla Società S.I.L.A.

Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 29 febbraio-9 marzo 1956,

ritenuto che la dedotta illegittimità del decreto di esproprio si

risolveva in una questione di legittimità costituzionale di un atto

avente forza di legge, di competenza esclusiva della Corte

costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non poteva

considerarsi manifestamente infondata, sospendeva il giudizio e

trasmetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza notificata alle parti,

al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei

due rami del Parlamento, è stata pubblicata per disposizione del

Presidente della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale del 19

maggio 1956.

2. - Il Mattace, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo

Grimaldi, si è costituito in questo giudizio depositando le sue

deduzioni l'8 giugno 1956, nelle quali chiede la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516. Tale

illegittimità discenderebbe da una duplice violazione della legge di

delegazione. Il Governo, infatti, avrebbe assoggettato ad

espropriazione fondi di chi possedeva terreni in quantità inferiore al

minimo prescritto dalla legge di delegazione e non avrebbe osservato il

procedimento prescritto dalla legge stessa nei confronti

dell'espropriato.

Nel giudizio si sono costituiti anche gli eredi di Alfonso

Barracco, rappresentati e difesi dall'avv. Adolfo Caruso, con

deduzioni depositate l'8 giugno, e la Società S.I.L.A. rappresentata e

difesa dall'avv. Luigi Gigliotti, con deduzioni depositate in pari

data - i primi e la seconda convenuti già dal Mattace davanti al

Tribunale di Cosenza - aderendo a quanto in punto di fatto sostiene il

Mattace circa la proprietà che a lui spetta dei fondi che sono stati

erroneamente accatastati alla Società S.I.L.A. e a questa espropriati.

3. - Nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'O.V.S., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura

dello Stato, che ha depositato identiche deduzioni nell'interesse

dell'uno e dell'altra il 5 aprile 1956.

L'Avvocatura sostiene l'improponibilità della questione di

legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1950, n. 516:

1) perché questa non avrebbe natura di questione incidentale, ma

bensì di questione principale per formare l'unico oggetto della

controversia;

2) perché non sarebbe possibile stabilirne la rilevanza ai fini

della decisione del giudizio di merito prima che siano risolte tre

questioni di competenza del Tribunale di Cosenza:

a) se nel negozio giuridico di compravendita Barracco-Mattace,

l'acquirente sia effettivamente incorso in errore;

b) se, pur ammessa l'esistenza di codesto errore, nel caso, debba

prevalere la volontà interna o la volontà manifestata dalle parti;

c) se il conflitto Mattace-S.I.L.A. (entrambi aventi causa da

Alfonso Barracco) non si possa risolvere applicando i principi in tema

di trascrizione, dato che la S.I.L.A. ha trascritto in osservanza

dell'art. 2659 Cod. civ. e con le indicazioni stabilite dal successivo

art. 2826, e il Mattace no.

Ma, a prescindere da queste pregiudiziali, l'Avvocatura dello Stato

sostiene che la questione di legittimità costituzionale è infondata

nel merito. Anche se il Mattace - così essa argomenta - vedesse

riconosciuto il proprio diritto di proprietà, non si potrebbe

ugualmente parlare di eccesso di delega, perché il legislatore

delegato ben si sarebbe attenuto ai dati catastali. Vero è che il

catasto italiano non ha efficacia probatoria del diritto di proprietà

dei soggetti che risultano possessori di terreni in base ai suoi atti,

ma ciò non toglie che esso possa essere utilizzato al fine di

identificare i singoli titolari del diritto dominicale del territorio

nazionale, né che ad esso appunto debba ricorrere lo Stato, ogni qual

volta si trovi nella necessità, per il raggiungimento dei suoi fini di

pubblico generale interesse, di individuare i titolari del diritto

dominicale sul suolo nazionale. Questo accade nel Procedimento

amministrativo per espropriazione per pubblica utilità, e altrettanto

dovrebbe accadere per l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria,

anche se questa sia un istituto "alquanto diverso", nei riguardi del

quale, anzi, varrebbero a maggior ragione i motivi che hanno spinto ad

ammettere in materia di espropriazione per pubblica utilità una

presunzione assoluta di proprietà tratta dalle risultanze degli atti

catastali. Né varrebbe opporre a questa tesi il fatto che l'esproprio

fondiario presuppone che il soggetto passivo possieda una determinata

estensione di terreno, e che così assuma un carattere soggettivo che

manca invece all'espropriazione per pubblica utilità, perché l'art. 4

della cosiddetta legge Sila conferisce a chiunque abbia interesse alla

correzione del piano di esproprio di proporre ricorso entro i 25 giorni

dalla pubblicazione del piano stesso: un termine perentorio, il cui

decorso renderebbe inammissibile ogni altro esperimento di difesa da

parte del soggetto passivo della riforma.

4. - Nella memoria depositata il 14 novembre 1956 la difesa del

Mattace, dopo aver illustrato i punti relativi alla tesi della

competenza della Corte costituzionale e della proponibilità della

questione di legittimità costituzionale, sostiene, conformemente del

resto all'Avvocatura dello Stato, il valore meramente indiziario delle

intestazioni catastali circa il diritto di proprietà dei beni

esistenti nel territorio nazionale; insiste sul carattere non oggettivo

della legge 12 maggio 1950, n. 230, che, all'art. 2, sottopone

l'espropriazione di un terreno alla duplice condizione che sia

suscettibile di trasformazione e appartenga a un soggetto che alla data

del 15 novembre 1949 possedeva almeno 300 ettari: condizioni non

osservate nei confronti del Mattace. Né varrebbe, a superare questa

tesi, l'argomento tratto dal presunto carattere perentorio e preclusivo

del termine fissato dall'art. 4 della citata legge. Nessuna

disposizione v'è nella legge che commini la perdita del diritto di

proprietà in caso di mancata proposizione del reclamo prescritto dal

citato articolo: e se ne deve dedurre perciò che il decorrere del

termine non costituisce preclusione all'esercizio del diritto di

proprietà da parte di chi sia stato leso in tale suo diritto

dall'attività espropriativa dell'Ente di riforma.

5. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato il 14 marzo 1947 una

memoria illustrativa delle preliminari eccezioni di improponibilità e

d'inammissibilità della questione di legittimità dei decreti delegati

di espropriazione.

Pure la Società S.I.L.A. ha depositato il 13 marzo 1957 una

memoria nella quale, riaffermato che il terreno corrispondente alle

particelle 1 del fol. 36 e 2 del fol. 29 non è mai stato di sua

proprietà, respinge la tesi dell'Avvocatura circa l'improponibilità

della questione di legittimità costituzionale e afferma che la

questione di costituzionalità, che si risolverebbe nell'altra se

l'O.V.S. ha proceduto legittimamente o no all'espropriazione dei

terreni contestati, riguarda unicamente il Mattace, mentre il terreno

corrispondente al n. 10 del fol. 36, che è di proprietà di essa

Società S.I.L.A., non è e non può essere oggetto di discussione né

in questa né in altra sede.

6. - Nella discussione orale del 28 marzo 1957 le parti hanno

ribadito gli argomenti già illustrati negli scritti difensivi.

Considerato in diritto:

La Corte non può non osservare che la rilevanza, ai fini del

giudizio instaurato davanti al Tribunale di Cosenza, della questione di

legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, non risulta

sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio. E infatti il

giudizio di rilevanza - nel senso in cui tale rilevanza è definita

dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della presente

questione di legittimità costituzionale, che si risolve nell'accertare

se il Governo, espropriando col decreto sopra ricordato terreni

intestati alla Società S.I.L.A. e pretesi come propri dal Mattace,

abbia ecceduto dai limiti della delegazione conferitagli con la legge

12 maggio 1950, n. 230, dipende dalla risoluzione che si dà ad altre

questioni circa la natura e gli effetti dell'errore in cui sarebbe

incorso il Mattace, circa la certezza e la validità delle note di

trascrizione relative agli atti di compravendita Barracco-Mattace e

Barracco-S.I.L.A. e circa il valore, nel caso, dei dati catastali:

questioni che nel presente giudizio non possono ritenersi di competenza

della Corte costituzionale, ma del giudice di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari