Corte costituzionale

Ordinanza n. 76/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.7 e seguenti

del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela

dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra- comunitari e di

rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti

dall'I.N.P.S.), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Tribunale di

Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra E.N.P.A.L.S. e

Salomone Carlo ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi

dall'E.N.P.A.L.S. nei confronti di Salomone Carlo ed altri, il

Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato

una questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti

del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3

ottobre 1987, n. 398, "nelle parti in cui escludono le pensioni a

carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui alla legge 15 aprile

1985, n. 140, artt. 5 e 10", per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la norma applicabile ai

pensionati E.N.P.A.L.S. in ordine ai miglioramenti previsti dalla

legge n. 140 del 1985 è l'art. 10 di detta legge, il quale rimette a

separati provvedimenti, da adottare entro il 30 giugno 1985, la

rivalutazione delle pensioni a carico, tra l'altro, delle forme di

previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti,

tra le quali, appunto, l'E.N.P.A.L.S.;

che lo stesso giudice a quo si duole del fatto che gli impugnati

artt. 7 e seguenti del decreto-legge n. 317 del 1987 nell'attribuire

distinti aumenti pensionistici (secondo un'ampia gamma di soluzioni

relativamente agli importi e alle decorrenze) a carico di ciascuno

dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. - nulla prevedano a favore

dei pensionati E.N.P.A.L.S., così ingiustificatamente discriminando

questi ultimi rispetto ai pensionati dei suddetti fondi speciali: né

tale omissione sarebbe giustificabile invocando il criterio della

necessaria gradualità dell'operazione di perequazione pensionistica

(Corte cost. nn. 173 del 1986; 120 del 1989), poiché, ormai

ampiamente superato il ragionevole termine posto dal già ricordato

art. 10 legge n. 140 del 1985, il perdurare della sperequazione

sarebbe divenuto intollerabile;

che le parti private non si sono costituite e che il Presidente

del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata, ritenendo la materia rimessa

alla discrezionalità del legislatore, nella specie peraltro

correttamente esercitata.

Considerato che la omessa previsione lamentata dal Tribunale non

può in alcun modo riconnettersi alle disposizioni peraltro

genericamente indicate nell'ordinanza di rimessione, né, d'altra

parte, potrebbe trovare rimedio in una pronunzia additiva, implicando

all'evidenza scelte ampiamente discrezionali che esulano dai poteri

di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei

lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di

rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti

dall'INPS), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal

Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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