Corte costituzionale

Ordinanza n. 757/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge

26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e

provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977"), e 2 della legge 12

novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e

provinciali dei comuni e delle province deficitari"), promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna -

Sede di Parma - sul ricorso proposto dal Comune di Parma contro il

Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357

dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con ordinanza 27 aprile 1982, emessa

nel corso del giudizio promosso dal Comune di Parma per

l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1976

n. 155-56, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 119 e 130

Cost. - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della

legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e

provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12

novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e

provinciali dei comuni e delle province deficitari") che, sino al

1981, hanno attribuito al Ministro dell'Interno il potere di

autorizzare comuni e province ad assumere mutui a copertura di

bilanci deficitari, nonché di disporne, eventualmente, la riduzione

per il riequilibrio dei bilanci stessi;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

delle disposizioni impugnate, in quanto esse non preciserebbero le

forme ed i limiti in base ai quali il Ministro dell'Interno può

ridurre i mutui richiesti dai comuni, il che, oltre a contrastare con

l'art. 130 Cost., violerebbe altresì l'art. 3 Cost., perché la

mancanza di parametri obiettivi di valutazione potrebbe condurre a

diversità di trattamento fra gli enti locali;

che si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il

Comune di Parma, che con argomentazioni analoghe a quelle prospettate

nella ordinanza di rimessione chiede che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni di

legge;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, per

il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le

questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le disposizioni impugnate, rientrando in un

complesso ed articolato sistema normativo inteso a realizzare, ai

fini contemplati dall'art. 119 Cost., il coordinamento, anche

congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza

pubblica complessivamente considerata, impongono al Ministero

dell'Interno di dedurre dal contesto finanziario generale i criteri

di ponderazione delle richieste di mutuo avanzate dai Comuni;

che il controllo ministeriale configurato dalle norme impugnate

e, quindi, limitato ad atti di esclusiva e diretta natura

finanziaria, è intrinsecamente ancorato a parametri obiettivi di

valutazione desumibili dagli indirizzi generali della politica

finanziaria pubblica esplicitati nelle leggi finanziarie;

che l'eventuale diniego di autorizzazione ad assumere mutuo a

copertura di bilancio deficitario o l'eventuale riduzione

dell'importo del mutuo sono assoggettati al sindacato del giudice

amministrativo che, nel verificare la congruità della motivazione,

ha la possibilità di accertare di volta in volta mediante i mezzi

istruttori di cui dispone, ed in particolare con richiesta di

chiarimenti, se il Ministero dell'Interno abbia fatto corretta

appplicazione di criteri obiettivi desumibili, anche sulla base di

elementi comparativi, dal sistema delle norme finanziarie e di quelle

congiunturali, nonché dagli indirizzi assunti in via di massima nel

negare o nel concedere l'autorizzazione, indirizzi che possono

dedursi anche per implicito da un confronto con gli altri

provvedimenti adottati nello stesso periodo;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189

("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli

anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952

("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle

province deficitari"), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e

130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:757 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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