Corte costituzionale

Ordinanza n. 753/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R.

31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale

docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica dello Stato"), promosso con ordinanza emessa

il 25 gennaio 1980 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti

proposti da Manzoni Mario ed altro contro il Ministero della Pubblica

Istruzione, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno

1983;

Visti l'atto di costituzione di Manzoni Mario ed altro nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 il T.A.R. del

Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per violazione: a)

dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 14 della l. 30 luglio 1973,

n. 477 (contenente delega al Governo per la emanazione di norme sullo

stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

dello Stato), che ha stabilito anche per il personale direttivo della

scuola il principio del riconoscimento o riscatto "di tutti i servizi

scolastici, di ruolo o non di ruolo", mentre la norma denunciata

avrebbe limitato il riconoscimento al "servizio effettivamente

prestato nella carriera di provenienza" e nella misura di un terzo ai

fini giuridici ed economici, escludendo così il riconoscimento dei

servizi non di ruolo prestati nella carriera di provenienza e in

quella di appartenenza; b) degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la

disposizione impugnata introdurrebbe una ingiustificata

discriminazione tra servizi di ruolo e servizi non di ruolo, con

conseguente diversa valutazione del lavoro svolto a parità di

condizioni (quantità e qualità, orario, doveri verso l'ufficio,

impegno), uguale essendo il valore sostanziale della prestazione

lavorativa in entrambi i servizi; c) dell'art. 3 Cost., sotto

l'ulteriore profilo che la norma denunciata, dettando per i presidi,

ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi, una disciplina

diversa da quella prevista nell'art. 81 dello stesso d.P.R. n. 417

del 1974, per il personale insegnante, creerebbe una inammissibile

discrimina zione tra le due categorie, richiedendosi altresì per

l'una (presidi) che il servizio da riconoscere sia "effettivamente"

reso, con la conseguenza di vanificare il già operato riconoscimento

di servizi non di ruolo "comunque" prestati dai presidi nella

carriera di insegnanti, anche in aspettativa per motivi di salute o

altre situazioni escludenti la prestazione effettiva di servizio;

che si sono costituiti gli originari ricorrenti nel giudizio a

quo sostenendo la illegittimità costituzionale della norma

denunciata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministrri,

con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo

per la infondatezza della proposta questione.

Considerato che, nella norma assunta a riferimento (art. 14 della

legge delega n. 477 del 1973) per sostenere il contrasto con l'art.

76 Cost., non risulta che fosse prevista, ancorché implicitamente,

la piena equiparazione dei servizi di ruolo e non di ruolo, la cui

valutazione per le diverse categorie di personale era stata quindi

rimessa all'apprezzamento del legislatore delegato;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, (sent. n.

52 del 1981, ord. n. 318 del 1988), i servizi di ruolo e non di ruolo

postulano discipline distinte, specie in ordine alla loro valutazione

ai fini giuridici oltreché economici, e non è irragionevole che il

legislatore valuti nella carriera superiore servizi prestati in

quella inferiore solo se caratterizzati da una qualificazione

derivante dalla immissione in ruolo;

che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto diverse

sono le situazioni regolate dagli artt. 81 (riconoscimento per i

docenti dei servizi non di ruolo) e 82 (riconoscimento per i presidi

dei servizi di ruolo resi come docenti) mentre nessuna norma

prescrive di rivalutare riconoscimenti già operati, peraltro in

servizi diversi;

che non appare irragionevole aver limitato per i presidi il

riconoscimento ai soli servizi di ruolo "effettivamente" prestati,

poiché, a parte la previsione dell'art. 85, ultimo comma, dello

stesso decreto delegato - a tenore del quale si tiene conto per tutti

di alcuni servizi non effettivamente prestati (periodi di congedo e

di aspettativa retribuiti) - non appare irragionevole escludere dalla

valutazione nella carriera superiore periodi di servizio che, per non

essere effettivi, non costituiscono, in base all'apprezzamento del

legislatore, titolo di qualificazione professionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme

sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello

Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal

T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:753 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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