Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1973

Altra decisione · depositata il 06/06/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13legge 1114/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20

dicembre 1966, n. 1114 (Sostituzione dell'art. 13 del codice postale e

delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1971 dal pretore di Torino sul

ricorso di Castro Ferruccio, iscritta al n. 149 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del

12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal tribunale di Torino sul

ricorso di Battistini Attilio, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 170 del 7 luglio 1971.

Visto l'atto di costituzione di Battistini Attilio;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito l'avv. Carlo Striano, per il Battistini.

Ritenuto che, con ordinanza 18 dicembre 1970, il tribunale di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzio nale

dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114 (che ha

sostituito l'art. 13 del codice postale e delle telecomunicazioni

approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645), sulla procedura di

inoltrabilità delle corrispondenze aperte soggette a verifica, in

riferimento all'art. 21, secondo, terzo e sesto comma, della

Costituzione;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, con ordinanza 25 febbraio 1971, dal pretore di Torino, in

riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 42 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte solo l'ordinanza del

tribunale di Torino ha dato luogo alla costituzione della parte

privata.

Considerato che, in pendenza del giudizio, è sopravvenuto il

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3

maggio 1973, n. 113 (supplemento ordinario), è entrato in vigore il 4

maggio successivo;

che l'art. 11 del t.u. ha modificato il corrispondente art. 13

(impugnato) della citata legge n. 1114 del 1966;

che, conseguentemente, è opportuno il riesame della questione da

parte dei giudici del merito, alla stregua della nuova disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al tribunale e

al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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