Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal

Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a dichiarare

l'idoneità della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai

sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento

del notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il

22 maggio 2001, pervenuta a questa Corte il 2 luglio 2001, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della predetta legge

"nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono

prestare i notai di prima nomina";

che il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di

questa Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a

sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di

procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione

contenuta nella norma impugnata di una cauzione dell'importo massimo

di lire quindicimila integrerebbe una irragionevole disparità di

trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni;

che, infatti, secondo il giudice a quo tenuto conto che la

ratio dell'obbligo di prestare cauzione è quella di apprestare una

garanzia economica per gli eventuali danni cagionati dal notaio

nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la

disparità fra l'importo - "veramente risibile" - della cauzione

imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione

imposta agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato,

i raccomandatari marittimi;

che l'irragionevolezza della norma impugnata sarebbe

confermata dalla previsione, contenuta nei "Principi di deontologia

professionale dei notai", approvati dal Consiglio nazionale del

notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui "il notaio deve poter

rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme

assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione",

con ciò implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneità a tal

fine della cauzione stabilita dalla legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in

primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, sia

perché non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se è

denunciata la irragionevolezza in sé della norma impugnata o la

ingiustificata disparità di trattamento dei notai rispetto ad altre

categorie di operatori; sia perché all'eventuale accoglimento della

questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare

alcuna cauzione, sicché la materia resterebbe priva di disciplina;

secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe dovuto, sulla

base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione

prestata, così che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla

Corte di appello in sede del ricorso promosso dall'interessato o dal

pubblico ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della

legge;

che la questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente,

infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due

categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per

la diversa natura dell'attività svolta, la diversità dell'ambiente

in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;

che, sotto il profilo della ragionevolezza, l'infondatezza

della questione risulterebbe dalla considerazione per cui, se la

cauzione in esame dovesse essere prestata in misura sufficiente a

coprire i danni di rilevante dimensione che si possono cagionare

nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare

l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande

capacità patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione: in ciò risiederebbe la ragione del mancato

aggiornamento di tale garanzia ormai non più adeguata ai tempi.

Considerato che la questione sollevata dal Tribunale di Savona

non riguarda la legittimità dell'obbligo in sé di prestare la

cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme

previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o

garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca

su beni immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si

contesti il fondamento o la ragionevolezza in considerazione della

attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito

non aggiornato: ma investe solo la determinazione legislativa

dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge,

sotto il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparità di

trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, in

particolare i raccomandatari marittimi;

che la questione così proposta appare manifestamente

infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante

ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della

cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono

essere prestate dai soggetti - titolari di imprese individuali o

amministratori di società o institori - che chiedono l'iscrizione

nell'elenco dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento,

sulla base di mandato con o senza rappresentanza conferito

dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di

agenzia, di attività contrattuale, di prestazione di servizi e di

assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2

della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della

professione di raccomandatario marittimo"): evidenti essendo le

differenze fra i due ordini di attività messi a raffronto, sotto il

profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per

l'accesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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