Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,

della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia

di finanza pubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 13

gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui

ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo Luigi

ed altri, Albini Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il

Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte ai nn.

392, 413, 418, 581 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 28 e 41, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e

telecomunicazioni hanno chiesto, con distinti ricorsi diretti al

Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del

loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale,

attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a

favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex

combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie

equiparate), e il conseguente diritto al computo della anzianità

aggiuntiva di anni due nella progressione economica, ricostruita

sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle

contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata

in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha

stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori

anzianità previste dalla legge n. 336/1970 anche in sede di

successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di

carattere generale e che, di conseguenza, si dovrà procedere al

riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in

godimento;

che riuniti i ricorsi in quattro gruppi, il Tribunale

Amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, con quattro

identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente il ricorso, tendente

all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione

computando l'anzianità di servizio attribuita ai pubblici dipendenti

ex combattenti ed equiparati, dall'art. 1 della legge n. 336/1970,

andrebbe accolto, in ossequio ad una concorde e consolidata

giurisprudenza amministrativa, se non vi ostasse il disposto

dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio

attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge

n. 336/1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio

effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel

computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi

nazionali di lavoro;

che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n.

498/1992, ha tuttavia stabilito che non si dovrà più procedere al

computo delle dette anzianità quando si passi ad una ricostruzione

economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente;

che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la norma

sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché

non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la

sentenza n. 39/1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità

di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione

di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad

alcuni e negato ad altri il beneficio;

e che, nel caso de quo, la denunciata disparità non potrebbe

dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il

riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di

taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe

ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo

ampio e consistente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che le ordinanze sollevano la stessa questione di

costituzionalità già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994

con la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e

351, senza prospettare nuovi motivi;

che la questione, previa la riunione dei giudizi, va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.

498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale

Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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