Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 1182/1949

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5

novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della

Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al

commercio"), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal

Giudice conciliatore di Palermo, iscritta al n. 84 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 176 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di una controversia tra una impresa di

assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento di

rate di premio per responsabilità civile auto, il Giudice

conciliatore di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182

("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle

materie relative all'industria ed al commercio"), nella parte in cui

prevede la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio

della Regione siciliana ad autorizzare l'esercizio dell'attività

assicurativa;

che la società attrice era stata autorizzata all'esercizio

dell'attività dall'Assessore per l'industria della Regione

siciliana, competenza che a parere del giudice a quo verrebbe a porsi

in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;

che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di

sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da veicolo

assicurato con impresa come sopra autorizzata ma che versasse in

stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la

questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione

siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del

Presidente della Giunta regionale;

Considerato che il giudice a quo, adito con azione di opposizione

a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di ratei scaduti di

assicurazione per R.C.A., non ha menomamente motivato circa la

rilevanza della questione, viceversa prospettando la medesima in

termini del tutto astratti nonché in riferimento ad una fattispecie

puramente eventuale;

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non

può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182

("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle

materie relative all'industria ed al commercio"), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice

conciliatore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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