Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1958 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica n. 4055 del 28 dicembre 1952, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1953, supplemento n. 2,

promosso dal Pretore di Roccastrada, con ordinanza del 1 giugno 1958,

pronunciata nel procedimento civile vertente tra Scheggi Egisto,

Amerighi Gino, Brizzi Adolfo, la Società per azioni "Il Solco", e

l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, iscritta al

n. 25 del Registro ordinanze 1958, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 161 del 5 luglio 1958.

Ritenuto che, con due ordinanze del 3 aprile 1956, il Pretore di

Roccastrada ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale del

decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato perché, in

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione

all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nella determinazione

della quota dei terreni da espropriare nei confronti della Società "Il

Solco", aveva erroneamente compreso nel calcolo del valore imponibile

totale anche una parte del terreno, che era già stata trasferita alla

comunità di Civitella Paganico, per la liquidazione di usi civici;

ritenuto che, con sentenza n. 67 del 14 maggio 1957, questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità del predetto decreto del Presidente

della Repubblica, in quanto, nella quota di proprietà terriera

espropriata nei confronti della Società "Il Solco", ha compreso anche

la zona ceduta al comune di Civitella Paganico per la liquidazione

degli usi civici";

ritenuto che, con l'ordinanza del 1 giugno 1958 lo stesso Pretore

ha nuovamente promosso, davanti a questa Corte, il giudizio di

legittimità costituzionale per quella parte del ricordato decreto del

Presidente della Repubblica non dichiarata illegittima e "tuttora

operante";

ritenuto che l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 5 luglio 1958, n. 161, e che, nel giudizio davanti a

questa Corte, si sono tempestivamente costituiti la Società "Il Solco"

e l'Ente Maremma, che hanno depositato rispettivamente le deduzioni in

data 23 e 24 luglio 1958 e le memorie nella stessa data del 5 novembre

1958, mentre non si sono costituiti gli attori Scheggi Egisto ed

Amerighi Gino;

Considerato che, con l'ordinanza sopra indicata, emessa dal Pretore

di Roccastrada dopo la riassunzione del giudizio (giàsospeso in

seguito alle precedenti ordinanze emesse il 3 aprile 1956) è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale relativamente

allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 4055, nella

parte in cui la questione di costituzionalità è stata dichiarata non

fondata;

considerato che, la questione è stata ora riproposta, come risulta

esplicitamente dall'ordinanza, con i medesimi presupposti e per gli

stessi motivi già enunciati nelle precedenti ordinanze; il che esclude

che possa esaminarsi il problema di carattere generale proposto dalla

difesa della Società "Il Solco", se cioè la questione di legittimità

costituzionale possa essere sollevata nuovamente nello stesso giudizio

principale;

che pertanto non ravvisandosi alcuna ragione per modificare la

precedente sentenza, la questione stessa, in conformità della costante

giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente

infondata, con ordinanza emessa in camera di consiglio;

considerato che l'altro problema, di carattere generale, pure

dedotto dalla difesa della Società "Il Solco", in ordine alla

possibilità che la Corte costituzionale interpreti autenticamente le

proprie sentenze, non può essere esaminato perché non risulta

proposto nell'ordinanza del Pretore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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