Corte costituzionale

Ordinanza n. 712/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 23

dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27

febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n.

843, (Provvedimenti in materia previdenziali) promosso con ordinanza

emessa il 14 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento

civile vertente tra Gerosa Giulio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al

n. 564 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di costituzione di Gerosa Giulio ed altri e

dell'I.N.P.S.nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 14 novembre

1983, corretta nel dispositivo con ordinanza in data 10 marzo 1984,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre

1977 n. 942, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio

1978 n. 41 e 16, della legge 21 dicembre 1978 n. 843;

Considerato che oggetto del dubbio di illegittimità

costituzionale è il sistema di adeguamento delle pensioni stabilito

dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, quale, per effetto

delle censurate disposizioni, risulta applicabile ai titolari di

pensioni del tipo liquidate in favore degli attori nel giudizio a quo

(Fondo di previdenza per il personale di volo);

che, invero, ad avviso del giudice remittente, detto sistema,

prevedendo l'adeguamento solo in parte attraverso un meccanismo

proporzionale all'ammontare della pensione ed aggiungendo a questa,

per altra parte una quota fissa, indifferente alla misura della

pensione medesima, discrimina irrazionalmente i titolari di pensione

superiore al minimo, soggette al ripetuto sistema di adeguamento,

rispetto ai titolari di trattamenti pari o inferiori al minimo, per i

quali opera, invece, il sistema perequativo previsto dall'art. 9

della stessa legge n. 160 del 1975 ed integralmente proporzionale

all'ammontare di tale trattamento;

che, in questi termini, la questione risulta già dichiarata

infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del 1986 e che

l'ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori profili di

illegittimità o argomenti che non trovino risposta in tale

decisione, non diversamente dalle difese svolte dalla parte privata

costituita, sostanzialmente risolventisi in mere note critiche della

ratio e del fondamento della decisione stessa;

che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e

16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, (Provvedimenti in materia

previdenziale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.,

dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:712 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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