Corte costituzionale

Ordinanza n. 711/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 40, secondo

comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei

trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) e 27, primo comma,

della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di

quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti

locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse

pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il

Ministero del Tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dalla Corte dei Conti -

Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Venturini

Maria, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1986 dalla Corte dei Conti -

Sezione giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da

Coni Anna Maria contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 77 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 marzo

1984 (R.O. n. 152 del 1985), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile

1955 n. 379, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui

dispone che le condizioni soggettive di inabilità a proficuo lavoro

previste per il conferimento del diritto al trattamento di

riversibilità devono sussistere al momento della morte del dante

causa;

che la stessa Corte, Sezione giurisdizionale per la Sardegna,

con ordinanza del 19 giugno 1986 (R.O. n. 77 del 1987) ha riproposto

identica questione in ordine al citato art. 40, comma secondo, della

legge n. 379 del 1955, estendendo, peraltro, la censura anche

all'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965 n. 965, in

quanto tali norme, ai fini della riversibilità della pensione in

favore dell'orfano maggiorenne "dispongono che la condizione

soggettiva della inabilità a proficuo lavoro deve sussistere al

momento suddetto o, comunque, per i casi contemplati dall'art. 27

della legge n. 965 cit., all'atto dell'entrata in vigore della legge

medesima";

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

incorrerebbero, infatti, in una duplice violazione del precetto

dell'eguaglianza: sia in ragione della irragionevole discriminazione

operata tra orfani inabili, secondo il momento in cui lo siano

divenuti, sia per la disparità di trattamento, che ne consegue,

rispetto agli orfani di guerra, aventi diritto alla pensione

indiretta, indipendentemente dalla data di insorgenza della

invalidità;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'infondatezza

di ogni censura di incostituzionalità;

Considerato che l'odierna impugnativa dell'art. 40 legge n. 379

del 1955 sostanzialmente ripropone le identiche questioni che, con

riguardo a norme di analogo contenuto, questa Corte ha già più

volte dichiarato infondate, sul rilievo, per un verso, che la

disciplina pensionistica di guerra, per la sua natura essenzialmente

risarcitoria, non è estensibile al regime pensionistico ordinario;

e, per altro verso, che la differente valutazione, ai fini della

riversibilità, dell'inabilità dell'orfano sussistente o

sopravvenuta alla data del decesso del dante causa trova razionale

giustificazione nella diversità delle situazioni comparate. La prima

delle quali configura uno stato di bisogno direttamente determinato

dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto;

mentre la seconda prospetta uno stato di bisogno esclusivamente

dipendente dalla sopravvenuta causa invalidante e quindi sfornito di

collegamento causale e temporale con la morte del familiare (v., da

ultimo, Corte cost. 1984 n. 142);

che, per quanto poi attiene alla disciplina sub art. 27 legge n.

965 del 1965, trattasi, all'evidenza, di norma transitoria - dettata

con specifico riguardo alla peculiare situazione dei figli dei

dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della

nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali - e

che non pone problemi di contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 40, comma secondo, legge 11 aprile 1955,

n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del

Tesoro), e 27, comma primo, legge 26 luglio 1965, n. 965,

(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le

pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti,

modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli

Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti, con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:711 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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