Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale) introdotto dall'art.

1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 82,

quinto comma, lettera h) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382) aggiunto dall'art. 1 del d.-l. n. 312 del 1985,

convertito, con modificazioni, nella legge 431 del 1985, promossi con

ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 23 aprile 1997, il 14

gennaio 1998, il 4 febbraio 1998, il 16 gennaio 1998, l'11 febbraio

1998, il 20 febbraio 1998 e l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 9 gennaio 1998 (n.

2 ordinanze), il 5 dicembre 1997, il 14 novembre 1997, il 5 dicembre

1997 ed il 13 marzo 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di

Castelnuovo di Porto, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 226, 285,

286, 304, 466, 467, 468, 469, 699, 700, 701, 702, 703 e 704 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 14, 15, 17, 18, 26 e 40, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con

sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 23 aprile 1997 e

l'11 marzo 1998 (r.o. nn. 226, 285, 286, 304, 467, 468 e 469 del

1998), nel corso di altrettanti procedimenti penali, nei quali era

chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27

giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge

di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della predetta norma;

che, ad avviso del giudice a quo essa si porrebbe anzitutto in

contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il

richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di

ciascuna delle ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo della sola

ordinanza n. 226), per il rinvio, dalla stessa operato, alla nozione

di aree protette, quale desumibile dalla espressa elencazione

normativa di cui all'art. 1 del medesimo d.l. n. 312 del 1985, che

identifica i beni oggetto di tutela per categoria, e che sarebbe

illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con

naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al diritto

di godimento e di disposizione, avvenga nelle forme del giusto

procedimento, sia al fine di rendere riconoscibili le ragioni che

connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai

privati di formulare le proprie osservazioni ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione arrecherebbe vulnus all'art.

9 della Costituzione, introducendo un regime particolarmente

afflittivo, senza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con

interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la

tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica

autorità di individuazione del bene da tutelare;

che la medesima norma, per il suo carattere prevalentemente

formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla

previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la

deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che l'art. 1-sexies violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della

legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da

applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con

generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso

d.l. n. 312 del 1985; e che, per le stesse ragioni, deve intendersi

denunciato, in assenza di motivazione al riguardo, il contrasto con

l'art. 27 della Costituzione;

che nei giudizi introdotti con ordinanze r.o. nn.226, 285, 286,

467, 468 e 469 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

che la medesima questione, in riferimento ai medesimi parametri,

è stata sollevata dallo stesso pretore di Roma, sezione distaccata

di Tivoli, con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse

rispettivamente il 17 dicembre 1997 e l'11 febbraio 1998 (r.o. nn.

218 e 466 del 1998), nonché dal pretore di Roma, sezione distaccata

di Castelnuovo di Porto, con sei ordinanze di identico contenuto,

emesse tra il 14 novembre 1997 e il 13 marzo 1998 (r.o. nn. 699-704

del 1998);

che con le predette ordinanze è stata, altresì, sollevata

questione di legittimità costituzionale (come risulta dalla parte

motiva delle ordinanze stesse, pur in assenza del relativo

riferimento nel dispositivo) dell'art. 82, quinto comma, lettera h),

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1

del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge

n. 431 del 1985;

che, ad avviso dei giudici a quibus la predetta norma, nel

sottoporre a vincolo paesaggistico tutte le zone gravate da usi

civici e le aree assegnate alle università agrarie, violerebbe:

l'art. 9 della Costituzione, che comporta che il valore

estetico-culturale sia ragionevolmente individuato e preventivamente

riconosciuto e sia effettivamente sussistente, in relazione a

caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione di

caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;

l'art. 42 della Costituzione, per l'illegittimo vincolo ablatorio

apposto a beni individuati senza alcun riferimento alla loro

struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;

l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di

trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di aree

gravate da usi civici, che vedono gravemente limitate le facoltà di

godimento ed utilizzo loro spettanti, senza che sia mai stata

accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;

l'art. 97 della Costituzione e il principio del giusto

procedimento, interferendosi nell'attività di gestione delle aree e

nell'esercizio delle facoltà e dei diritti dei proprietari e utenti

senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;

che anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

delle questioni.

Considerato che, in relazione alla sostanziale identità dei

contenuti delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei giudizi;

che le questioni di legittimità costituzionale oggi sollevate

sono già state risolte nel senso della manifesta infondatezza con la

ordinanza n. 316 del 1998, e, per quanto riguarda quelle relative

all'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985, ancor prima con

l'ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, l'ordinanza

n. 158 del 1998);

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno

1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge

di conversione 8 agosto, 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli

artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma e 27 della Costituzione, dai

Pretori di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e di Castelnuovo di

Porto, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma, lettera h),

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1

del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 431 del 1985, sollevate, in riferimento agli artt. 9, 42, 3

e 97 della Costituzione, dai Pretori di Roma, sezioni distaccate di

Tivoli e di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari