Corte costituzionale

Ordinanza n. 707/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del

D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini

delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle

professioni stesse) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1982

dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Pignari

Maria Teresa e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 26 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156

dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Pigneri Maria Teresa e

dell'E.N.P.A.M.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 22

aprile 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21

del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17

aprile 1956, n. 561, nella parte in cui prescrive l'obbligo, per

tutti i medici iscritti all'Albo professionale, senza esenzione per

quelli che prestino attività ospedaliera a tempo pieno, di

iscrizione all'ente previdenziale assistenziale per i medici, e di

pagamento dei relativi contributi;

che secondo il giudice remittente la norma in esame

assoggetterebbe ad identico trattamento, agli effetti che qui

rilevano, i medici che prestano attività ospedaliera a tempo pieno,

e quelli che, invece, scelgono la libera professione, versando,

pertanto, in una condizione affatto diversa;

che, inoltre, le finalità previdenziali perseguite dalla norma

denunciata verrebbero già adeguatamente assicurate, con riferimento

ai medici ospedalieri a tempo pieno, da organi e istituti diversi

dall'E.N.P.A.M., sicché resterebbe ingiustificato l'obbligo posto a

loro carico, di contribuzione anche verso tale ente;

che nel giudizio si sono costituiti sia la Dott.ssa Maria Teresa

Pigneri, che ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della

norma de qua, sia l'E.N.P.A.M., che ha concluso per la infondatezza

della questione;

Considerato che, come questa Corte ha più volte rilevato (v., in

particolare, sent. n. 133 del 1984) il sistema previdenziale si

ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale, tale che

impongono di prescindere da elementi precipuamente soggettivi, quali

la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa

remunerazione;

che, in accoglimento di siffatto principio solidaristico, la

norma censurata razionalmente ricollega, invece, la obbligatorietà

del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio

della attività professionale, connesso alla iscrizione nel relativo

Albo: e ciò proprio allo scopo di garantire l'attuazione del

precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, assicurando adeguati

mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione

di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della

vecchiaia e della invalidità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.

233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per

la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) ratificato con

legge 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Messina con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:707 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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