Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 384/1992
  • art. 1legge 438/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992,

n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal

Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto

nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e Giampaolo Racchetti,

iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1999, il

Tribunale di Bolzano nel giudizio di appello promosso dall'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la

riforma della sentenza n. 523 del 1996 del pretore di Bolzano - ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge

14 dicembre 1992, n. 438 (rectius: art. 1 decreto-legge 19 settembre

1992, n. 384, "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", convertito in

legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche

ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della

corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il

periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge

ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i

quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;

che, nella specie, la domanda di pensione di anzianità,

presentata all'I.N.P.S. dal lavoratore autonomo (artigiano) in data

29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della

decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo

l'Istituto, la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2,

lettera c) del citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori

dipendenti per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore

del decreto-legge fosse intervenuta l'estinzione del rapporto di

lavoro o fosse iniziato il periodo di preavviso connesso alla

risoluzione del rapporto;

che - secondo il tribunale rimettente - l'esclusione dei

lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al blocco dei

trattamenti pensionistici di anzianità configurerebbe un'irrazionale

discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost;

che sarebbe altresì violato l'art. 38, secondo comma, Cost.,

poiché i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un

determinato periodo, della tutela economica che il rapporto

assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione

dell'attività di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria,

privandoli - con norma successiva, non prevedibile al momento della

loro scelta - dei mezzi adeguati, già ad essi garantiti dalla legge;

che si è costituito l'I.N.P.S. sostenendo l'infondatezza

della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che - come già rilevato da questa Corte (ordinanza

n. 18 del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianità,

posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in

un processo di radicale riconsiderazione del trattamento di

anzianità, dettato inizialmente dalla necessità di un contingente

intervento di ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato

nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8 agosto 1995,

n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa

previdenziale;

che in questo contesto le specifiche e limitate deroghe al

blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura

eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che "la

scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure

di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità

politica riservata al legislatore" (ordinanza citata);

che inoltre le rimarchevoli differenze esistenti tra la

fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non

consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di

quest'ultimo un idoneo tertium comparationis (ordinanza n. 133 del

2001; sentenza n. 416 del 1999);

che infine la garanzia dell'art. 38 della Costituzione è

legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra

gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa

nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non

anche quelli - quali le pensioni di anzianità nel regime precedente

alla menzionata riforma - il cui presupposto consista nella sola

maturazione di una determinata anzianità contributiva (sentenza

n. 416 del 1999, cit.);

che, pertanto, la questione di costituzionalità è

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di

Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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