Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 69/1989
  • art. 12legge 69/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12

del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in

materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di

acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del

reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle

dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,

sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,

ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché

in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),

convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154,

promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla Commissione

tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Leonelli

Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta

al n. 35 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze,

con ordinanza emessa il 17 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,

n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito delle

persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per

la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate

categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle

elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle

concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27

aprile 1989, n. 154, anche in relazione a quanto disposto dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1991

(Determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e

dei componenti di reddito, nonché dei coefficienti presuntivi di

reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all'art.

11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);

che, ad avviso del rimettente, il citato art. 11, per la

genericità dei criteri dettati per la determinazione dei

coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, avrebbe il carattere di

una delega in bianco, con ciò violando il principio della riserva di

legge in materia tributaria enunciato dall'art. 23 Cost.;

che il combinato disposto delle norme denunciate sarebbe

altresì lesivo del principio di capacità contributiva, di cui

all'art. 53 Cost., in quanto verrebbe a delineare un sistema di

presunzioni iuris et de iure, non superabile con argomentazioni e

prove contrarie, ed inidoneo, per ciò stesso, a registrare con

sufficiente approssimazione alla realtà la capacità reddituale

effettiva del contribuente;

che sarebbe, d'altra parte, irrilevante - ad avviso sempre

del rimettente - la possibilità di sottrarsi all'accertamento

presuntivo mediante la scelta del regime di contabilità ordinaria,

in quanto ciò equivarrebbe a costringere il contribuente, per

sfuggire ad un tipo di tassazione illegittimo, ad optare per la forma

ordinaria negandogli quel diritto di scelta tra le due forme di

contabilità attribuito dalla legge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione;

che l'Avvocatura, premesso il carattere relativo e non

assoluto della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., rileva

comunque la non conferenza del parametro evocato che riguarderebbe la

disciplina sostanziale della prestazione imposta, laddove le norme

denunciate atterrebbero al procedimento di controllo ed accertamento

dei presupposti di imponibilità definiti dalla legge;

che, in ogni caso, la legge non lascerebbe all'assoluta

discrezionalità dell'amministrazione la definizione dei coefficienti

presuntivi dei compensi e dei ricavi, come viceversa assume il

rimettente, ma fisserebbe criteri sufficientemente specifici per la

loro determinazione;

che la censura riferita all'art. 53 della Costituzione si

fonderebbe, d'altro canto, secondo l'Avvocatura, su un erroneo

presupposto, in quanto le norme denunciate consentirebbero in realtà

al contribuente - diversamente da quanto ritiene il rimettente - di

superare la presunzione derivante dai coefficienti in questione.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della

Costituzione va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore

l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri

direttivi di base e linee generali di disciplina della

discrezionalità amministrativa (da ultimo, sentenze n. 215 del 1998

e n. 111 del 1997);

che tale obbligo risulta, nella specie, adeguatamente assolto

mediante la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11, secondo cui

"le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di

cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni

dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul

valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati

ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni

richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di

categoria nonché ad enti ed istituti, ivi comprese società

specializzate in rilevazioni economiche settoriali";

che è, d'altro canto, erroneo l'assunto - posto dal

rimettente a fondamento dell'asserita violazione dell'art. 53 della

Costituzione - secondo il quale le norme impugnate delineerebbero un

sistema di presunzioni iuris et de iure, essendo al contrario

previsto all'art. 12, comma 1, che l'accertamento in base ai

coefficienti presuntivi sia effettuato, "a pena di nullità", previa

richiesta di chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella

risposta, indicare "i motivi per cui, in relazione alle specifiche

condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i

corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti

dall'applicazione dei coefficienti";

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul

reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte

sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi

termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di

determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità

formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e

contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di

tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni,

in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt.

23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale

di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari