Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,

della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto), come modificato dal d.-l. 5 giugno 1993,

n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore

dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal

pretore di Vicenza, sul ricorso proposto da Argenton Ernesto ed altri

contro le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed altri, iscritta al n. 848

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Balbo Paolo ed altri, dell'INAIL

e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Mauro Mellini per Balbo Paolo ed altri, Antonino

Catania per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il pretore di Vicenza, in funzione di giudice del

lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 24 settembre 1998, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27

marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i

lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,

nella legge 4 agosto 1993, n. 271, il quale prevede che, "per i

lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo

superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è

moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il

coefficiente di 1,5";

che l'incidente di costituzionalità è stato promosso

nell'ambito del giudizio intentato da taluni lavoratori, dipendenti

ed ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di

ottenere "l'accertamento dell'esposizione all'amianto per tutto il

periodo lavorativo presso le Ferrovie dello Stato, comunque

ultradecennale, e per l'effetto il riconoscimento" del beneficio

previdenziale contemplato dalla norma impugnata;

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata,

stante la sua interpretazione letterale che "porta a concludere per

l'applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai

lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese private",

contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione,

"nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio

pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle Ferrovie dello

Stato S.p.A.", giacché, "a fronte di una medesima situazione

consistita nella esposizione ultradecennale all'amianto", viene a

determinarsi una irragionevole "disparità di trattamento tra

dipendenti privati e non privati";

che, inoltre, secondo il rimettente, "qualora si dovesse ritenere

applicabile la norma al caso di specie, è ipotizzabile un secondo

profilo di incostituzionalità", in quanto, alla stregua

dell'interpretazione letterale della disposizione denunciata, appare

sufficiente, ai fini dell'accesso al beneficio della rivalutazione

dei periodi assicurativi, "qualsiasi esposizione all'amianto", a

prescindere da ogni "parametro di potenziale rischio di malattia";

che, pertanto, il denunciato art. 13, comma 8, "nella parte in

cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della

esposizione all'amianto consente l'applicazione del predetto

beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari",

violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della irragionevole equiparazione di

"situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e cioè quelle "di

possibile rischio da esposizione all'amianto" e quelle "di probabile

o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa sostanza morbigena,

purché ultradecennale;

che si sono costituiti taluni ricorrenti nel giudizio principale

(Balbo Paolo ed altri), concludendo, da un lato, per l'accoglimento

della "prima delle questioni di costituzionalità prospettate con

l'ordinanza", e, dall'altro, per l'infondatezza della "seconda di

esse";

che si è costituito, altresì, l'INPS, chiamato in causa nel

giudizio principale, il quale, nel "rimettersi alla decisione" della

Corte in ordine alla prima delle questioni di costituzionalità

sollevate dal giudice a quo ha invece concluso per la fondatezza del

"secondo profilo di incostituzionalità della norma" impugnata;

che si è costituito, infine, l'INAIL, anch'esso chiamato in

causa nel giudizio a quo il quale, pur deducendo la propria

estraneità rispetto ai "giudizi promossi dai lavoratori interessati

a conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della

legge n. 257 del 1992", ha comunque concluso per la "fondatezza del

secondo profilo" di incostituzionalità del censurato art. 13, comma

8;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, comunque, di

infondatezza delle sollevate censure.

Considerato che il rimettente denuncia l'art. 13, comma 8, della

legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche

apportate dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271), sotto due distinti

profili, entrambi asseritamente lesivi dell'art. 3 della

Costituzione;

che, difatti, la norma è impugnata, per un verso, a motivo

dell'esclusione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato dal

beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi dalla stessa

contemplato e, per altro verso, ove ritenuta "applicabile" anche ai

predetti lavoratori, viene denunciata in forza del consentito

godimento del medesimo beneficio in favore di "una serie

indeterminata di destinatari";

che, in sostanza, viene invocata, da un canto, l'estensione del

suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori

ritenuti esclusi dallo stesso, e, d'altro canto, così ampliata la

platea dei potenziali fruitori, è prospettata l'illegittimità della

censurata disposizione giacché, in assenza di parametri

predeterminati, essa troverebbe applicazione "ad una serie

indeterminata di destinatari";

che, dunque, il rimettente, nel configurare l'incostituzionalità

del denunciato art. 13, comma 8, dapprima a cagione del suo ridotto

ambito di operatività e, poi, in virtù della latitudine della sua

portata applicativa, auspica un duplice esito correttivo, l'uno in

palese contraddizione con l'altro; onde la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 373

del 1999 e n. 458 del 1998; sentenza n. 123 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27

marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i

lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,

nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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