Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3

e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai

periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1976 dal Giudice istruttore del

tribunale di Isernia nel corso del procedimento civile vertente tra

Grande Bruno e Pallante Quintino, sull'istanza proposta dal consulente

tecnico di ufficio geometra Domenico Manselli, iscritta al n. 540 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal tribunale di Milano nel

corso del procedimento civile vertente tra la S.A.P.I. e Giuseppino

Giuseppe, sulla istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio

ragioniere Franco Tarantola, iscritta al n. 210 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del

1 giugno 1977;

udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976, il Giudice

istruttore del tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426

e succ. modif., per la disparità retributiva che ne deriva in ordine

alla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio, sotto

il profilo che il peggiore trattamento ad essi riservato - rispetto a

quelli nominati dalle parti, cui si applica, invece, la tariffa

professionale - appare ingiustificato in relazione alla maggiore

responsabilità del loro incarico;

che con ordinanza emessa il 3 aprile 1976, il Giudice istruttore

del tribunale di Isernia ha sollevato la medesima questione sopra

riportata, negli stessi termini giuridici, in relazione all'intera

legge 1 dicembre 1956, n. 1426, limitatamente ai casi in cui dalla

predetta liquidazione di compensi non ne deriva onere finanziario per

lo Stato;

considerato che la sostanziale identità delle questioni rende

necessaria l'unificazione dei relativi giudizi per la definizione degli

stessi con unica decisione;

che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato non

fondata la medesima questione con ampia motivazione pertinente anche

la censura relativa all'art. 3 Cost. che, seppure non proposta

formalmente, era stata anche allora sostanzialmente prospettata;

che l'unico nuovo argomento dedotto si traduce nella pretesa di

ottenere una diversa valutazione per il caso in cui, dalla

liquidazione dei compensi, non derivino oneri finanziari per lo Stato;

che tale censura appare inconsistente attesoché il fine di

contenere in giusti limiti le spese giudiziali, già posto in luce

nella citata sentenza n. 88 del 1970, vale in primo luogo nei confronti

delle parti private;

che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un

mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che

l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate

dalle norme impugnate, il che richiederebbe un tempestivo intervento

del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e succ. modif.,

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970, e

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le

ordinanze dei Giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Isernia

in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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