Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L.

29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.

18, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Tribunale di

Roma nel procedimento civile vertente tra Pizzorni Alessandro e Luigi e

il Ministero del tesoro, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1965

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30

ottobre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra i

signori Alessandro e Luigi Pizzorni e il Ministero del tesoro,

interventori i signori Ulisse Franco Soldini ed Ene Poli, il Tribunale

di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre

1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in

relazione agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione; e che in

conseguenza con ordinanza 26 febbraio 1965, ritualmente notificata e

comunicata, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte si è costituito il sig. Alessandro

Pizzorni, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cimmino e

Giuliano Declich, con deduzioni depositate l'11 novembre 1965,

chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata;

che si è costituito altresì il Ministro per il tesoro,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 24 luglio 1965, concludendo per la

dichiarazione di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità

costituzionale;

che l'Avvocatura in una breve memoria illustrativa, depositata il

18 aprile 1966, ha ribadito le sue tesi, insistendo soprattutto sulla

questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale in riferimento

all'art. 43 della Costituzione;

Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha

già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della norma impugnata in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della

Costituzione, e che non trova motivi né nella prospettazione delle

questioni fatta dal Tribunale, né nelle difese delle parti per

cambiare il suo convincimento;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata ora dal

Tribunale di Roma in relazione all'art. 43 della Costituzione si fonda

sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di

riservare allo Stato con atti non aventi forza di legge il commercio

delle divise e dei mezzi di pagamento all'estero;

che tale questione è, nella sostanza, identica alle altre già

decise, fondandosi, come queste, su una pretesa violazione della

riserva di legge stabilita dall'art. 43 della Costituzione;

che pertanto essa risulta infondata per gli stessi motivi che hanno

indotto la Corte a dichiarare non fondate le altre questioni di

legittimità costituzionale sopra richiamate: in quanto, cioè, le

norme dei decreti ministeriali, emanate in base alla norma impugnata,

sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in

materia valutaria, conseguendo così valore di legge, sicché le varie

riserve di legge invocate sono state osservate;

che non occorre esaminare ai fini del presente giudizio se sia

esatta la tesi del carattere non tassativo dell'elenco delle imprese

indicate nell'art. 43 della Costituzione; né se sia fondata l'altra

che il potere di riserva originaria stabilito dalla norma

costituzionale riguarda le attività economiche e non già le imprese;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con

ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma sulla legittimità

costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207,

convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli

artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari