Corte costituzionale

Ordinanza n. 687/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge

20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985

dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

sul ricorso proposto da Palmisano Mario contro il Ministero della

pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 339 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, con ordinanza emessa il 29 maggio 1985, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma

primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della

disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella

parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei due anni di

insegnamento richiesti per l'ammissione alle sessioni riservate per

l'abilitazione abbiano prestato servizio militare di leva, la

utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di

insegnamento;

che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata

comporterebbe un'irrazionale discriminazione degli insegnanti di

sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo

tenuti ad obbligi di leva non verrebbero a perdere il servizio utile

ai fini della partecipazione agli esami in questione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza

della norma.

Considerato che l'eventuale predisposizione di un meccanismo di

valutazione dell'attività svolta che ampliasse l'arco temporale

entro cui ricomprendere gli anni di servizio prestato - o che

comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli obblighi di

leva - sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore,

comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate, oltretutto,

da notevole specificità tecnica;

che, inoltre, le ragioni di transitorietà e le caratteristiche

di eccezionalità della norma impugnata (già sottolineate da questa

Corte con sentenza n. 209 del 9 luglio 1986), imponendo

l'accertamento dei requisiti sulla base di elementi certi e

temporalmente circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la

previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice a quo;

che, per tale assorbente ragione, non può essere ammesso il

giudizio di costituzionalità relativo alla questione così come

prospettata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982,

n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale

docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente"), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per

la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e

51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:687 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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