Corte costituzionale

Ordinanza n. 683/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

23 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle

funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia"), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563,

promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal T.A.R. del

Lazio sul ricorso proposto da Pinzarrone Maria Oliva ed altri contro

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza

emessa il 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 23 dicembre 1975 n. 698;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui

dispone che l'indennità di anzianità maturata dal personale del

soppresso ente pubblico ONMI, transitato in altre amministrazioni,

sia liquidata sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle

dipendenze del predetto ente e corrisposta, successivamente, all'atto

del definitivo collocamento a riposo, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti di coloro che, collocati a

riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, hanno ricevuto

subito, sulla base dell'ultima retribuzione in godimento,

l'indennità di anzianità;

b) con l'art. 36 Cost., dal momento che la predetta indennità

- sottratta alla disponibilità degli aventi diritto, e

nominalisticamente inalterata per tutto il periodo di servizio presso

i nuovi enti destinatari - perderebbe il requisito della

proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato,

ragguagliate all'ultimo stipendio;

che la Presidenza del consiglio dei ministri è intervenuta

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984, e

recentemente con ordinanza n. 627 del 1987, ha ritenuto infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23

dicembre 1975 n. 698 e successive modificazioni, sollevata in

riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi

profili ora denunciati;

che l'ordinanza di rimessione non tiene conto della menzionata

sentenza, né contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a

modificare la propria precedente giurisprudenza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo

del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:683 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari