Corte costituzionale

Ordinanza n. 681/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982
  • art. 19legge 873/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate

fiscali"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con

ordinanze emesse il 17 novembre e il 18 dicembre 1986 dal Tribunale

di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. S.P.I.R.I.T.

e il fallimento s.p.a. Lorenzo Bax e l'Amministrazione della Finanza

dello Stato, iscritte ai nn. 101 e 108 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima

serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.P.I.R.I.T. nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto

la restituzione di diritti doganali indebitamente versati al momento

dell'importazione, il Tribunale di Genova con ordinanze in data 17

novembre 1987 (r.o. n. 101 del 1987) e 18 dicembre 1987 (r.o. n. 108

del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982

("Misure urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge

27 novembre 1982 n. 873), con riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudizio nel quale è stata emessa l'ordinanza n. 101 del

1987 concerne la domanda di rimborso della sovraimposta di confine e

del diritto erariale, corrisposte dalla Spirit s.p.a.

all'amministrazione finanziaria per alcune partite di whisky

importate negli anni 1973-1981;

che, al riguardo, con sentenza 15 luglio 1982 (in causa 216/81)

la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto contrastare

con l'art. 95 del Trattato il sistema di tassazione italiano che

applicava alle importazioni di whisky il diritto erariale e la

sopraimposta di confine con aliquota piena, mentre, per l'acquavite

di produzione nazionale, non era previsto alcun diritto erariale, e

l'imposta di fabbricazione era applicata con aliquota ridotta;

che, in base alla normale retroattività delle pronuncie

interpretative della Corte di Giustizia (sent. 27 marzo 1980, in

cause 66, 127 e 128 del 1979), il giudice a quo ritiene che i tributi

versati dalla Spirit s.p.a. siano stati indebitamente corrisposti;

che l'altro giudizio nel corso del quale è stata emanata

l'ordinanza n. 108 del 1987 attiene al rimborso dei diritti di visita

sanitaria previsti dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1970,

n. 1239 dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 11 Cost.,

dalla sentenza di questa Corte n. 163 del 1977 e parzialmente

abrogato con legge 14 novembre 1977, n. 889;

che, come rileva il giudice a quo, la Corte di Giustizia delle

Comunità Europee, con la sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82)

e in riferimento all'art. 10 del D.L. 10 luglio 1982 n. 40, poi

decaduto, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che

ora contemplate dal citato art. 19 ha affermato che il diritto ad

ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in

contrasto con le norme di diritto comunitario, è la conseguenza ed

il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme

comunitarie che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi

doganali o, secondo i casi, l'applicazione discriminatoria di imposte

interne;

che la Corte nella stessa pronuncia avrebbe rilevato

l'incompatibilità con il diritto comunitario della disposizione

legislativa nazionale, che apponga limiti, in punto di prova,

all'esercizio del diritto alla ripetizione;

che tale statuizione dell'organo di giustizia delle Comunità

Europee deve ricevere immediata applicazione nell'ambito

dell'ordinamento giuridico dello Stato, avendo questa Corte (sent. n.

113 del 1985) precisato che il principio secondo cui la norma

comunitaria entra e permane in vigore, sul nostro territorio, senza

che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato,

vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE

mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle

sentenze interpretative della Corte di Giustizia;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'incompatibilità

della norma di cui all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 con il

diritto comunitario sarebbe solo parziale, in quanto la Corte di

Giustizia l'avrebbe affermata limitatamente a quella parte della

disposizione, attinente al regime probatorio, che impone la prova

documentale;

che la norma risulterebbe, pertanto, tuttora applicabile nella

parte in cui invece subordina la ripetizione dell'indebito al

rimborso alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato

trasferito su altri soggetti;

che in tali limiti la stessa sarebbe costituzionalmente

illegittima, in quanto, condizionando, e per di più con efficacia

retroattiva, il rimborso di diritti doganali indebitamente

corrisposti, alla prova che l'importatore non ne abbia riversato

l'ammontare su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3

Cost., venendo a creare un'ingiustificata disparità di trattamento

fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno

invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali il diritto alla

ripetizione non è subordinato al predetto onere probatorio;

che nel giudizio promosso con ordinanza n. 101 del 1987 si è

costituita la Spirit s.p.a. chiedendo che la questione venga

dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, ovvero in

alternativa, che venga dichiarata costituzionalmente illegittima

l'intera disposizione impugnata;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato

sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia 15 luglio 1982

(in causa 216/81), secondo cui "l'art. 95 del trattato CEE osta ad un

sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky

importato e le altre acquaviti di produzione nazionale",

comporterebbe la necessità di eliminare la disposizione derogativa

di favore che esenta dal tributo i prodotti nazionali, e non, invece,

l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma che prevede

il trattamento "normale" per le acquaviti di importazione;

che, pertanto, continuando a sussistere il potere impositivo, le

somme che l'amministrazione finanziaria ha percepito fino al momento

in cui la riduzione dell'imposta di fabbricazione e il diritto

erariale sono state aboliti dal legislatore (legge 11 maggio 1981 n.

213 e 28 luglio 1984, n. 408), non sarebbero ripetibili, con

conseguente irrilevanza della questione sollevata;

che analoga eccezione l'Avvocatura ha proposto anche nell'altro

giudizio promosso con ordinanza n. 108 del 1987, sostenendo che la

legge n. 889 del 1977, nel sopprimere taluni diritti di visita

sanitaria, avrebbe indirettamente confermato la legittimità della

percezione degli stessi prima della sua entrata in vigore;

che, pertanto, anche in questo caso, la sussistenza di un potere

impositivo, escludendo la ripetibilità delle somme versate alla

dogana, determinerebbe l'irrilevanza della questione sollevata;

che, in subordine in entrambi i giudizi, l'interveniente ha

chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che le cause vanno riunite per la loro identità

oggettiva;

che le eccezioni di irrilevanza sollevate dall'Avvocatura di

Stato devono essere respinte, in quanto, in un caso, la

retroattività delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte

di Giustizia della CEE 15 luglio 1982 (in causa 216/81), il cui

oggetto va individuato anche in relazione all'atto introduttivo del

giudizio, e, nell'altro, gli effetti che le pronuncie di accoglimento

di questa Corte (nel caso di specie la n. 163 del 1977) svolgono sui

rapporti ancora pendenti, nonché le statuizioni della Corte di

Giustizia della CEE (sentenze 14 dicembre 1972 "in causa 29/72", 5

febbraio 1976 "in causa 85/75" e 15 dicembre 1976 "in causa 35/76")

circa l'incompatibilità con il diritto comunitario degli oneri

pecuniari riscossi per ragioni di controllo sanitario al momento del

passaggio della frontiera, comportano l'illegittimità, e quindi la

ripetibilità dei diritti doganali in questione;

che la questione sollevata è però sotto altro profilo

inammissibile partendo da una premessa interpretativa che non può

essere accolta, in quanto la Corte di Giustizia delle Comunità

Europee, nella sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), dopo aver

ribadito che non sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario

un sistema giuridico nazionale che rifiuti la restituzione di tributi

indebitamente riscossi, qualora ciò comporti un arricchimento senza

giusta causa degli aventi diritto, ha affermato, relativamente ai

diritti doganali, l'incompatibilità con il diritto comunitario

dell'art. 19, riferendosi non solo agli aspetti relativi alla prova

documentale ma anche a quelli che riguardano l'onere probatorio;

che tali statuizioni sono state espressamente ribadite

dall'organo di giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze 25

febbraio 1988 (in cause 331, 376 e 378/85) e 24 marzo 1988 (in causa

104/86).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982

n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in

legge 27 novembre 1982 n. 873) sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:681 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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